Per garantire un più ampio e tempestivo accesso alle informazioni ai consumatori, i richiami saranno pubblicati sul sito web del Ministero della Salute.
Ciò avverrà attraverso un sistema implementato dallo stesso Ministero che potrà essere utilizzato direttamente dalle Regioni o, su disposizione regionale, dalle AASSLL. Tutti i dettagli sono contenuti nella nota che la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare ha inviato agli Assessorati alla Sanità, ai produttori e ai consumatori il 31 maggio scorso. La nota – firmata dal Direttore Generale Giuseppe Ruocco e ora pubblicata sul sito salute.gov- fornisce anche il Modello di Richiamo.

Sarà la stessa Direzione ministeriale a comunicare la data dell’attivazione del sistema informatico.

Modello di richiamo- In tutti i casi in cui venga disposto il richiamo, gli OSA devono scaricare dal sito del Ministero un apposito Modello di Richiamo (Allegato 2 della nota ministeriale) e trasmetterlo alla ASL competente per territorio. La ASL a sua volta, valutata l’appropriatezza, provvederà, se delegata dalla Regione, a pubblicare sul sito del Ministero il Modello, utilizzando la sezione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) creata allo scopo. Diversamente sarà la Regione a provvedere direttamente alla pubblicazione sul sito del Ministero.
Alla sezione NSIS potranno avere accesso per il caricamento del modello di richiamo: gli  utenti regionali registrati in NSIS ed abilitati ad accedere a tale sezione, oppure gli utenti delle ASL accreditati allo scopo dai referenti regionali.  In quest’ultimo caso la Regione avrà il ruolo di amministratore di sicurezza in NSIS.
Le Autorità sanitarie devono caricare sul sito del Ministero il Modello di richiamo “tempestivamente o comunque non oltre le 48 ore in analogia con quanto sancito dal Regolamento (UE) n. 16/2011. La Regione, contestualmente alla pubblicazione delle informazioni del Modello di richiamo  sul sito del Ministero, può pubblicare le stesse informazioni relative ai richiami delle allerte riguardanti anche il territorio regionale sul proprio sito Web”.

Sanzioni– Le Autorità sanitarie devono altresì verificare che ciascun operatore abbia condotto efficacemente e correttamente le procedure di richiamo degli alimenti, secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”. In caso di inadempienza, con opportuno provvedimento a tutela della salute pubblica, le Aziende Sanitarie Locali devono imporre all’OSA di effettuare il richiamo al consumatore, e provvedere ad irrogare la sanzione prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo 190/2006.
Laddove l’OSA persista nel non adempiere all’obbligo del richiamo, e non provveda entro le 24 ore, le Aziende Sanitarie Locali preso atto dell’inadempienza dell’OSA provvedono ad effettuare il richiamo addebitandone le spese all’operatore interessato e valutano l’eventuale informativa all’Autorità Giudiziaria.
In caso di successiva analisi di revisione favorevole, l’OSA potrà predisporre un avviso di smentita del precedente richiamo che, con la stessa procedura precedentemente illustrata, verrà pubblicato sul Portale del Ministero nella stessa pagina web.

Iniziative a cura del Ministero della Salute- Inoltre, il Ministero della Salute -in caso di focolaio di malattia a trasmissione alimentare ove sia stata accertata la correlazione almeno epidemiologica con un alimento, nonché in situazioni di emergenza o crisi- si riserva di predisporre, in via sussidiaria, avvisi di sicurezza per informare i cittadini. Infine, il Ministero della Salute si riserva di valutare l’opportunità di pubblicare avvisi di sicurezza in caso di rischi derivanti da prodotti extranazionali, in attesa di poter acquisire informazioni dettagliate in merito all’elenco dei distributori sul territorio nazionale. Questi ultimi, una volta individuati, saranno tenuti alla divulgazione del richiamo secondo le modalità precedentemente descritte.

Procedure trasparenti di richiamo degli alimenti

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