Mercoledì, 13 Gennaio 2016 08:33

Agenzia delle entrate h partbQual è il corretto trattamento fiscale da riservare al rimborso spese riconosciuto ai convenzionati quando svolgono l’incarico in un comune diverso da quello di residenza?
C’è differenza ai fini fiscali fra raggiungere, dalla propria residenza, il luogo di lavoro e il luogo di missione? La risposta  (affermativa) è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, sollecitata da una Azienda Sanitaria Locale in seguito ad una pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 6793 del 2 aprile 2015) sulla non imponibilità ai fini IRPEF dei rimborsi aventi “funzione risarcitoria e non retributiva”. Al contrario, l’Azienda obiettava che il rimborso è sempre stato imponibile ai fini IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione pubblicata a fine dicembre, dopo avere contestualizzato e valutato come “isolata” l’ordinanza della Cassazione- ha confermato la tassazione del “rimborso spese di accesso“. L’Agenzia distingue fra raggiungere- dalla propria residenza il ‘luogo di missione’ e il  ‘luogo di lavoro’: se nel primo caso si tratta di somme non imponibili, nel secondo la tassazione è dovuta: gli spostamenti del lavoratore dipedente dal comune di residenza al luogo di lavoro non rientrano nella non tassabilità riconosciuta alle indennità di trasferta corrisposte al dipendente per svolgere incarichi in un comune diverso da quello della sede di lavoro.

La risoluzione aggiunge che “lo spostamento casa-lavoro avviene al di fuori dell’orario di lavoro e comunque a partire da un’abitazione scelta dal dipendente”, quindi “la differenza sul trattamento fiscale non appare irragionevole”.  E ancora: “il particolare regime delle trasferte (non tassabili) potrà essere applicato nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla sua residenza”.

Confermato dunque l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria che – dall’anno 2000- considera  le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di rimborso spese, come “non imponibili nella sola ipotesi in cui il dipendente abbia sostenuto le spese in nome e per conto del datore di lavoro, per l’acquisto di materiali utilizzati nell’attività lavorativa”.

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