Suscitò qualche ironia tra gli  scettici della riforma del diritto condominiale approvata nel 2012 la norma che ha aggiunto l’ultimo comma dell’articolo  1138 del codice civile. Questo comma prevede che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. E i critici sentenziarono: la riforma fa felici solo cani e gatti.  

Le cose però, come sempre, sono più complesse di come appaiono. In effetti, prima dell’approvazione di qusta norma, la giurisprudenza considerava lecito, con alcune eccezioni, che un regolamento condominiale contrattuale potesse vietare la detenzione di animali domestici.  Dopo l’approvazione della riforma tali clausole di divieto devono considerarsi illecite. È interessante notare che le sentenze che, ancora prima della riforma, ritennero quelle clausole nulle affermarono che il rapporto con l’animale domestico attiene non ai rapporti patrimoniali del soggetto coinvolto ma attiene in qualche modo alla sua sfera relazionale, che non può essere compressa dallo strumento del contratto a mezzo del quale le parti regolano, e posso regolare solo, i rapporti economici patrimoniali.  

Ecco allora che la norma ha una portata più ampia di quella che si potrebbe in prima battuta considerare. Questa norma fa emergere, una tra tante, la consapevolezza elementare che il condominio degli edifici non è esclusivamente un edificio nel quale coesistono proprietà di soggetti diversi, la qual cosa esige evidentemente una disciplina dei rispettivi rapporti proprietari, ma anche e soprattutto il luogo dove le persone vivono, dove le persone esercitano una parte importante della loro vita di relazione con i familiari o i vicini.

Tale considerazione fondamentale, che all’interno di un condominio vivono prima di tutto persone, è assolutamente chiara sul piano della nostra percezione quotidiana, ma rappresenta, sul versante normativo, un passaggio non così scontato a fronte di una disciplina dei diritti reali che, per millenaria tradizione, considera innanzitutto il rapporto della persona con la cosa prima che il rapporto della persona con gli altri. 

Questa consapevolezza inizia ad influenzare sempre più spesso le decisioni dei giudici e quelle, se così le vogliamo chiamare, del legislatore: il condominio è prima di tutto il  luogo dove le persone vivono. Se io voglio realizzare un ascensore, ad esempio, il giudice sempre più spesso valuterà il rapporto tra gli interessi coinvolti e tenderà a privilegiare, come è giusto che sia, i diritti della persona rispetto a quelli del proprietario che si oppone alla sua realizzazione.

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com