Su 5 milioni di cause civili pendenti in Italia circa 1 milione riguardano la materia condominiale, uno dei motivi più frequenti di dispute tra gli abitanti dello stesso stabile riguarda la presenza di animali in condominio

 

Avv. Claudio Ruggieri

La vita condominiale si rivela da sempre fonte inesauribile di polemiche e litigi tra i condomini, spesso insorte a causa di futili motivi o, peggio ancora, motivate da un’atavica antipatia nutrita per il vicino di casa, tale da rendere buona ogni scusa per attaccare briga.
Infatti, come confermato da recenti statistiche su 5 milioni di cause civili pendenti in Italia circa 1 milione riguardano la materia condominiale.
Ogni anno in media 2 milioni di persone si trovano ad affrontare un contenzioso civile per una questione inerente al condominio.
Uno dei motivi più frequenti di dispute tra gli abitanti dello stesso stabile riguarda la presenza di animali domestici all’ interno del condominio.
In passato capitava spesso che le assemblee condominiali approvassero regolamenti che vietavano la detenzione di animali domestici ai proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte dello stabile.img animali
A tal proposito la giurisprudenza si era costantemente orientata a ritenere nulle queste disposizioni perché ritenute limitative del diritto di proprietà, consentendo a chiunque volesse,  di poter ospitare in casa l’ animale domestico preferito.
La questione è stata definitivamente chiarita dal legislatore, il quale, con la L. n. 220/12 ha integrato l’ art. 1138 c.c. aggiungendo il quinto comma che statuisce testualmente: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
A questo punto devono ritenersi nulle per legge tutte le disposizioni regolamentari volte a limitare o impedire ai proprietari il possesso di animali domestici di qualsiasi genere o razza.
La portata di questa riforma è rilevante se pensiamo che la metà delle famiglie italiane, il 55,3%, ha in casa uno o più animali domestici, l’animale più diffuso nelle case degli italiani è il cane, presente nelle dimore del 55,6% degli italiani, seguito dal gatto (49,7%), dai pesci (9,7%), dai volatili (9%), dalle tartarughe (7,9%), dai conigli (5,3%), dai criceti (4,6%), dai rettili (1,1%), fino ad arrivare agli animali esotici (0,8%) (Fonte Eurispes).
L’impossibilità di vietare il possesso di animali domestici ai singoli condomini tramite regolamento condominiale è già stata oggetto di pronunce da parte dei tribunali di merito. Tra le più importanti, ricordiamo,  l’ ordinanza emessa il 22.07.2016, con la quale il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che nessuna clausola del regolamento condominiale possa vietare la presenza di animali domestici in condominio, interpretando in modo estensivo il divieto contenuto nell’ art. 1138 del codice civile, senza distinguere tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale.
In considerazione di quanto sopra esposto, qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale  può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale.
Discorso diverso per chi vive in affitto, infatti il locatore dell’ immobile potrebbe predisporre  un’apposita clausola nel contratto di locazione, con cui vieta la detenzione di animali all’ interno dell’ appartamento.
Detta clausola, una volta sottoscritto il contratto, deve considerarsi valida e vincolante in forza dell’autonomia contrattuale delle parti e, quindi, il conduttore è obbligato a rispettarla, pena l’ allontanamento dell’ animale tramite provvedimento giudiziale.
Consentire per legge la presenza degli animali in condominio non significa, però, disattendere, gli obblighi e i doveri imposti dalle precedenti normative, ma anzi, contribuisce a valorizzare i precetti giuridici a favore di una pacifica convivenza civile, come l’attenzione ai rapporti di buon vicinato, il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e della quiete pubblica, anche per i rilievi penali previsti dall’ art. 659 del Codice Penale: “Chiunque […] suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.” Considerando, oltretutto, che una volta accertati i disturbi, il giudice può ordinare con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. l’allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti, potendo anche affidare l’esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale.

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