cuccioli gatto caneLa Direzione Generale Veterinaria della Regione Lombardia ha comunicato le modifiche apportate alla legge regionale.
La nota regionale- firmata dalla dirigente Laura Gemma Brenzoni– dettaglia le innovazioni normative, pubblicate sul Bollettino della Lombardia, riguardanti gli articoli 105 ( Divieti) e 112 ( Sanzioni) e 114 (Regolamento ) delle norme regionali per la tutela animale e la prevenzione del randagismo.

Ripristino del limite dei 60 giorni di vita– Per effetto delle modifiche, viene ripristinato il termine dei 60 giorni quale limite di età per i cani e gatti. La nuova disposizione corregge il termine dei 90 giorni, introdotto a giugno dell’anno scorso con la LR 15/2016, e aggiunge al concetto di destinazione a commercio anche quello di “cessione”.
E’ quindi ora vietato “vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni’.

Sanzioni– Viene resa sanzionabile la vendita di animali a minorennni con l’ammenda da 150 a  900 euro.

Strumenti di contenzione- Modificata infine una norma di rimando al regolamento regionale in materia di tutela animale che la Giunta dovrà emanare – sentita la Consulta Randagismo. In particolare il Regolamento dovrà- fra l’altro- definire i requisiti per la detenzione degli animali d’affezione, ivi compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare. Tale divieto faceva salve “ragioni sanitarie” e “misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario”; ora la deroga – per effetto delle modifiche apportate nel dicembre scorso- recita: “salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza”, ponendo in capo al Medico Veterinario la certificazione solo delle motivazioni sanitarie.

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Legge Regionale n. 34 del 29 dicembre 2016 (BURL n. 52- Supplemento del 30 dicembre 2016)
“Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)”contenente modifiche agli articoli 105, 112 e 114 del Titolo VIII della l.r.33/2009 “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

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