Venerdì, 25 Settembre 2015 14:02

MANGIME patIl Ministero della Salute aggiorna sulle deroghe al Feed Ban nell’ambito delle attività di prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
La nota indirizzata ieri ai Servizi Veterinari e alle organizzazioni di filiera, contiene linee guida per attuare le disposizioni previste dal Regolamento 999/2001 dopo le modifiche apportate dal Regolamento 53/2013, in particolare agli allegati I e IV.

Feed Ban e deroghe- Le Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza alimentare ricordano che il Regolamento del 2001  vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali trasformate (PAT) anche agli animali da allevamento diversi dai ruminanti (cosiddetto FEED BAN). Gli animali da compagnia e gli animali da pelliccia non sono soggetti alle regole del FEED BAN.
Tuttavia, nell’allegato IV sono contenute una serie di deroghe a tale divieto, sotto specifiche condizioni, che sono state ampliate tramite la riammissione, dal 1 Giugno 2013, delle PAT ottenute da animali terrestri non ruminanti per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura.

“Un aspetto imprescindibile, in caso di deroga- evidenzia la nota ministeriale – è quello di evitare le contaminazioni crociate; pertanto appropriate ed efficaci procedure dovranno essere validate e messe in atto dagli operatori e opportunamente documentate. In particolare, nel caso del trasporto sfuso deve essere per di più predisposta una adeguata procedura di pulizia che deve essere precedentemente approvata
dall’autorità competente locale e documentata”.

Fermo restando la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, per gli impieghi speciali nei mangimi,  “la produzione di PAT è consentita solo a partire da materiali di categoria 3 di cui all’art.10 – eccetto le lettere
n), o) e p) – del reg. (CE) 1069/2009; come indicazione generale, “la produzione, la raccolta, il trasporto e l’uso dei prodotti in deroga deve essere effettuato solo in stabilimenti o con attrezzature che
non vengono utilizzati per le specie/categorie animali, per le quali l’uso mangimistico di detti prodotti non è ammesso, al fine di evitare una contaminazione crociata”.
L’autorità competente locale (Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L) “può, a specifiche condizioni, autorizzare gli operatori che agiscono in deroga a quanto sopra”.

Cannibalismo– A completamento del quadro attuale di divieti e deroghe in merito all’uso di proteine animali nell’alimentazione degli animali, il Ministero della Salute richiama  il divieto (art 11, comma 1, lettera a) del
Regolamento (CE) n. 1069/2009)  di somministrazione ad animali terrestri di PAT ottenute da animali della stessa specie (cannibalismo). Gli animali da pelliccia sono esclusi da tale divieto. Per quanto riguarda, invece, l’alimentazione dei pesci di allevamento, il divieto di cannibalismo è valido solo se le PAT derivano da pesci della stessa specie comunque allevati.

L’utilizzo di tuberi e radici (materie prime per mangimi), contenenti frammenti ossei, non è consentito, come da precendenti disposizioni ministeriali (prot. DGSA/XIbis/45054/P/I8da9/1 del 20 dicembre 2005),
supportate dall’analisi del rischio effettuata dall’ISS e ribadite dal CReAA e dal CEA.

Chiude la circolare, una tabella di dettaglio  che riepiloga il  FEED BAN e le deroghe in vigore in merito all’utilizzo delle proteine animali.
La circolare di aggiornamento sostituisce la precedente nota (n. 15849 del 12/09/2011) per effetto delle modifiche apportate dal predetto Regolamento (UE) 56/2013.
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Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n.999 /2001 come modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

pdfCIRCOLARE_FEED_BAN_2015.pdf198.34 KB

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