Martedì, 10 Novembre 2015 10:11

cucciolata neonati“Alla luce di quasi cinque anni di esperienze, la legge 201/2010 andrebbe resa più efficace inasprendo le sanzioni ma anche coordinando il controllo sul territorio nazionale”.
Lo dichiara il Presidente della Fnovi, Gaetano Penocchio, all’AdnKronos. “Le norme in vigore che non consentono il commercio di cuccioli sotto i tre mesi – spiega Penocchio – sono difficili da applicare, perché spesso non è semplice provarne l’età.

Stipati in minuscole gabbie senza aver la possibilità di muoversi e nutrirsi durante i viaggi, i cuccioli sono esposti a rischi altissimi in quanto “non sono in grado di sviluppare immunità alle malattie anche nel raro caso in cui siano realmente vaccinati”. “I rischi” – spiega Penocchio – “possono essere riassunti in due categorie: la possibilità di ammalarsi a seguito delle condizioni e lunghezza dei viaggi (fattori di grave stress) con conseguente contagio agli altri cuccioli trasportati, e l’introduzione e diffusione di malattie nei luoghi di commercio”.

Secondo un’inchiesta avviata da ‘Il Giornale’, nel 2014 sono stati sequestrati circa 550 animali per un valore di 500mila euro. I gruppi a capo del traffico imbottiscono i cuccioli di medicinali che occultano la loro reale condizione fisica, ignorando i danni provocati dal trasporto coatto e dall’allontamento precoce dalla madre: “E’ noto che le malattie infettive possono essere mortali per i cuccioli. Non meno importanti” – conclude Penocchio – “sono le malattie parassitarie: la diffusione di parassiti interni ed esterni determina l’abbassamento delle già scarse difese immunitarie, aggravando il quadro clinico. Non ultimo il rischio di sviluppare patologie del comportamento a seguito dell’allontanamento precoce dalla madre”.

Con la Legge 4 novembre 2010, n. 201Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno- è stato introdotto il reato di traffico di cuccioli. L’articolo 4 punisce -con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.chiunque- al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita’ organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia  privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La pena e’ aumentata se gli animali  hanno un’eta’ accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

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