ansaI sottoprodotti di origine animale saranno trasformati, inceneriti o conferiti in discarica, con i dovuti trattamenti igienico sanitari (calce idrata, soda caustica al 2%). Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru ha firmato l’ordinanza urgente per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) per “superare la situazione emergenziale creatasi nel territorio regionale per il ritiro e lo smaltimento di tali sottoprodotti e per evitare quindi problemi alla salute pubblica e lo stallo dell’intera filiera della macellazione e distribuzione delle carni”.

La condizione eccezionale – spiega una nota regionale- si era creata a seguito del sequestro, disposto recentemente dal GIP del Tribunale di Cagliari, di uno stabilimento di Macchiareddu.
Nei prossimi 6 mesi. Nel tempo di vigenza dell’ordinanza, l’amministrazione regionale promuoverà tutte le iniziative utili e necessarie affinché si possa trovare una soluzione stabile e permanente per lo smaltimento di questi sottoprodotti così da garantire stabilità a tutto il comparto.

I sottoprodotti- I sottoprodotti di categoria 1 (soprattutto materiale specifico a rischio, non contenente parti di suino, come per esempio materia celebrale o oculare di bovini superiori ai 12 mesi, milze di ovini di qualunque età, ecc.) possono essere stoccati e trasportati al di fuori della regione per lo smaltimento.
I sottoprodotti di categoria 3 (per esempio: pelli, grasso, ossa, scarti della grande distribuzione, etc) seguono disposizioni diverse, ” poiché le attuali modalità di gestione adottate dagli operatori del settore non consentono di escludere la presenza di sottoprodotti di origine suina, il cui trasporto e smaltimento al di fuori della Sardegna non è consentito dalle norme in materia di eradicazione di Peste suina africana”.

Gli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione devono, entro tre mesi, garantire la separazione dei sottoprodotti di categoria 1 da quelli di categoria 3 e debbano provvedere allo smaltimento dei SOA di categoria 1 al di fuori del territorio regionale.

L’ordinanza prevede inoltre che gli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione e quelli del settore della distribuzione delle carni debbano provvedere alla separazione, da attuarsi sempre nel medesimo arco temporale, nell’ambito della categoria 3, degli scarti di origine suina da quelli di diversa specie. Tali sottoprodotti potranno quindi essere destinati allo smaltimento al di fuori del territorio regionale.

Per non oltre sei mesi dalla data dell’ordinanza, i sottoprodotti di categoria 3, in eccedenza a quelli smaltiti negli impianti e nelle forme già riportate, possono essere smaltiti, in via del tutto eccezionale, come rifiuti nelle discariche autorizzate del territorio regionale e dotate di idoneo impianto a biogas. Questi sottoprodotti potranno essere smaltiti solo dopo idoneo trattamento così da assicurare che i materiali non presentino rischi per la salute pubblica e animale.

Allevamenti suini. Per quanto riguarda la mortalità fisiologica negli allevamenti suini registrati e considerata la situazione di criticità causata dall’impossibilità di un regolare smaltimento dovuto all’assenza di impianti autorizzati e idonei allo smaltimento di carcasse, l’Operatore del settore alimentare (OSA) è autorizzato, in via straordinaria, allo smaltimento tramite interramento delle carcasse di suino, previa emanazione di una ordinanza del sindaco. Il sito deve essere individuato e le modalità di interramento devono avvenire in un luogo ove siano ridotti al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente, purché gli stessi siano situati ad una distanza sufficiente per consentire all’autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi.

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