“Salvati” dagli ufficiali giudiziari  anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli

Il “pignoramento animale” sta per essere finalmente cancellato dal nostro ordinamento. La procedura esecutiva attivata dai creditori per il recupero di somme ad essi spettanti non potrà più colpire gli animali da compagnia o da affezione, tenuti presso la casa del debitore o di altri luoghi nella sua disponibilità.
Sta, infatti, per concludersi l’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge in materia ambientale (per la promozione di misure di green economy – Collegato ambientale – legge stabilità 2014), che all’art. 77 prevede la modifica all’art. 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili.  La novità consiste nell’introduzione – nel corpus dell’articolo 514 cod. proc. civ. – di due nuovi commi, che espressamente dichiarano impignorabili “6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. Il testo originario del Collegato ambientale (approvato in prima lettura alla Camera il 13.11.2014, n. C-2093) nulla prevedeva rispetto alla impignorabilità degli animali, che restavano quindi assoggettabili alle procedure esecutive, con possibilità di vendita all’asta per l’adempimento di un debito che il “familiare umano” non era stato in grado di soddisfare altrimenti.

“La situazione andava riformata, perché non era ulteriormente tollerabile la contraddizione del nostro sistema, che sotto il profilo penalistico tutela gli animali come esseri senzienti mentre li considera “beni mobili”, cioè cose,  sotto il profilo civilistico”, commenta l’avv. Marianna Sala, che aggiunge “È evidente che i tempi sono maturi per una più profonda riflessione sul ruolo degli animali nella nostra società e sul riconoscimento della soggettività giuridica animale. Si tratterebbe di una importante innovazione legislativa, che – senza comportare una totale equiparazione tra umani e non umani – consentirebbe all’ordinamento di superare una volta per tutte le sue contraddizioni interne, a favore di una piena tutela della dignità animale”.

Il problema del pignoramento di animali non è nuovo, visto che già nel 2008 la LAV lo affrontava nella sua proposta di legge a modifica del codice civile, da cui –peraltro – sono state stralciate le già riformate norme in materia di soccorso stradale (nel 2010) e di condominio (nel 2012, con il nuovo art. 1138 c.c.). È una vittoria della società civile (anche grazie alla capacità organizzativa delle associazioni animaliste) che è riuscita a far sentire la sua voce e a raccogliere oltre 120.000 firme in meno di due mesi (con la campagna #giulezampe, promossa dalla Lega Nazionale del Cane).  Accogliendo le istanze sociali, a marzo 2015 il Governo ha presentato un emendamento al testo originario del disegno di legge, in cui ha previsto – appunto – l’introduzione della norma contro la pignorabilità degli animali domestici. Dopo l’approvazione dell’emendamento al Senato (avvenuta il 4.11.15), ora è la volta della Camera, per l’esame finale del provvedimento che – si prevede – verrà concluso a breve.
Auspichiamo che il Parlamento non perda l’occasione di promulgare a breve una norma innovativa, capace di appaiare la legislazione italiana a quella di altri avanzati Paesi europei (come Austria, Germania, Svizzera, Francia).

Avv. Marianna Sala

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