Venerdì, 23 Ottobre 2015 11:01

RCvetsalaoperatoriaE’ passata alla Camera la norma che interviene sulle condizioni generali delle polizze assicurative. La prevede il DDL Concorrenza. Mentre il Parlamento prepara una legge ad hoc per le professioni sanitarie, le norme sulle caratteristiche delle polizze di responsabilità civile vengono modificate dal DDL Concorrenza (Legge annuale per la Concorrenza), introducendo un periodo di ultrattività della copertura di 10 anni su eventi verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

In particolare, il DDL Concorrenza prevede – all’articolo 13*- che, relativamente alle assicurazioni per la responsabilità civile professionale rivolte a tutti i professionisti, sia inserita l’offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.
Analogamente a quanto previsto nello schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si disciplina l’accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma contenuta nell’articolo 13, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula claims made. (la formula claims made prevede che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato/professionista riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta).

Le polizze professionali in regime claims made, dopo la loro scadenza, non conferiscono più una copertura assicurativa per il libero professionista. E tuttavia il cliente potrebbe chiedere il risaricimento anche dopo anni dall’origine del fatto professionale che ha causato il danno. L’ultrattività della copertura (o postuma) copre i danni avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma la cui richiesta di risarcimento da parte del cliente avviene dopo la cessazione dell’Assicurazione.

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*Art. 13. (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)
1. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

Principi di retroattività e di ultrattività (postuma) nel Manuale Operativo della RC Professionale ANMVI

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