fabrizio curcioStipulabili convenzioni per il ricovero ‘temporaneo’ di animali di proprietà e dei canili. Moduli provvisori per la continuità degli allevamenti.
Per garantire il ricovero temporaneo degli animali domestici, i cui proprietari dimoravano in maniera abituale e continuativa nei territori colpiti dal terremoto e degli animali presenti nei canili danneggiati dagli eventi sismici, i Comuni possono stipulare convenzioni con altri Comuni o individuare strutture private.

L’ultima ordinanza firmata dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, dispone ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori colpiti. In particolare, la nuova ordinanza contiene misure per garantire la continuità operativa del settore zootecnico e disposizioni per contrastare fenomeni di randagismo.

Animali di proprietà e nei canili– Per garantire il ricovero temporaneo degli animali domestici, i cui proprietari dimoravano in maniera abituale e continuativa nei territori colpiti dal terremoto e degli animali presenti nei canili danneggiati dagli eventi sismici, i Comuni possono stipulare convenzioni con altri Comuni o individuare strutture private. L’articolo 2 dell’ordinanza, consente la stipula di convenzioni con altre Amministrazioni comunali o con strutture private “preferibilmente del territorio regionale”. Allo scopo, l’ordinanza conferisce ai Comuni i poteri e le deroghe già contenuti nell’ordinanza del 19 settembre scorso, per consentire l’attuazione agevolata e semplificata degli interventi emergenziali.

Continuità operativa del settore zootecnico. Per realizzare le stalle temporanee, gli imprenditori zootecnici possono avvalersi delle deroghe già previste per i Moduli abitativi provvisori rurali. Le stalle temporanee ed i moduli abitativi provvisori per gli allevatori non sono soggetti alle verifiche di incidenza ambientale, trattandosi di interventi puntuali. Al termine dell’esigenza, dopo la rimozione, saranno ripristinate le condizioni dei luoghi.
Per il diretto collegamento funzionale tra i moduli abitativi provvisori degli allevatori e gli impianti/ricoveri  temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonchè per la conservazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, la Protezione Civile accorda le agevolazioni e le deroghe allo svolgimento delle attività zootecniche “nella misura eventualmente strettamente necessaria”, già riconosciute con l’ordinanza del 16 settembre. Le strutture temporanee non sono soggette a valutazione di incidenza ambientale, per “la salvaguardia della salute animale e la continuità dell’attività produttiva”.
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ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 431 dell’11 gennaio 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

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