Lunedì, 21 Marzo 2016 13:59

medical doctorSarebbe ‘punitiva’ l’esclusione del libero professionista dalla responsabilità extracontrattuale in ambito civilistico: la Fnomceo chiede chiarezza sul ddl 2224.
In audizione sul disegno di legge n. 2224, la Fnomceo ha chiesto di chiarirne l’applicazione alla libera professione “pura”. Essendo esercitata in regime libero professionale privato per oltre il 92% degli odontoiatri italiani, il Presidente Cao Giuseppe Renzo si è concentrato in particolare sull’articolo 7 del provvedimento (Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria). L’esigenza di una maggiore chiarezza del testo con riguardo ai dentisti fa il paio con le osservazioni dell’ANMVI destinate alla 12° Commissione Sanità del Senato, relativamente alla professione medico veterinaria privata.

La distinzione fra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata e quella extracontrattuale del medico che esercita la professione nell’ambito di una struttura pubblica, privata o in rapporto convenzionale “è uno dei cardini del testo approvato dalla Camera dei Deputati”- si legge nel testo dell’audizione. Viene infatti previsto un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni – ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria, con onere della
prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.

“Dall’esame dell’articolo 7 emerge, tuttavia, che agli esercenti delle professioni mediche in regime di libera attività professionale pura si continua ad applicare il regime della responsabilità contrattuale: la esclusione del libero professionista dalla responsabilità extracontrattuale in ambito civilistico può sembrare punitiva e crea un susseguirsi di eventi che termina danneggiando il rapporto medico-paziente”
L’audizione sottolinea quindi che “la responsabilità del medico e l’atto medico non possono essere valutati in modo diverso a seconda che sia dipendente del SSN o convenzionato o libero professionista” Oggi la libera professione medica e odontoiatrica è sempre più vincolata a standard strutturali e organizzativi definiti a livello delle singole regioni ed è raramente esercitata in uno studio individuale; si è ampliata la gamma delle possibilità di esercitarla in ambiti e ambienti diversi e sempre più spesso i liberi professionisti operano o in strutture private o private accreditate e il rapporto è regolato da un contratto secondo le regole dettate dal codice civile”.

La richiesta è stata quindi di “chiarire se il testo del disegno di legge n. 2224 trovi applicazione in tutti i suoi articoli anche per i medici che esercitano con contratto libero-professionale che operino in strutture private e/o private accreditate”.

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