Bianco 5Nei confronti della struttura, dell’assicurazione o del professionista: in ambito civilistico il cittadino avrà diverse opzioni per esercitare il suo diritto al risarcimento.
“I professionisti che operano quali dipendenti delle strutture pubbliche e private hanno l’obbligo di stipulare una polizza “in vista di un’eventuale rivalsa”,  mentre “chi opera quale libero professionista ha senz’altro l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, così come le strutture”. E’ la risposta data al Sole 24 Ore Sanità dal senatore Amedeo Bianco, relatore del DDL 2224 sulla responsabilità professionale in sanità, licenziato ieri dalla 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato. 

L’obbligo di copertura assicurativa è a carico delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private; per quanto riguarda i  professionisti che vi esercitano, essi  sono tenuti alla stipula per essere pronti in caso di rivalsa, ovvero  la possibilità che la compagnia assicurativa-  dopo aver risarcito il danno- decida di rivalersi sul professionista della struttura. Alla base del principio della rivalsa vi è una tutela del terzo danneggiato nei confronti del quale non si oppongono eccezioni: l’assicurazione pagherà, ma potrà rivalersi sul responsabile del danno.

Rispetto alla versione uscita dalla Camera, in commissione XII del Senato, ha spiegato il relatore  “abbiamo previsto che le strutture pubbliche e private stipulino polizze per la responsabilità dei propri professionisti”. Quindi la domanda è: la polizza se l’accolla, la struttura? “Esatto- risponde Bianco- ” L’alternativa sarebbe stata imporre al professionista di stipulare una sua prima polizza”.

Quindi, se il danno è avvenuto all’interno di una struttura, il cittadino “dovrà rivolgersi direttamente alla struttura stessa, in linea con il tradizionale profilo di responsabilità contrattuale“.
Oppure “potrà rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura o, in terza battuta, direttamente al professionista”. In quest’ultimo caso, ha aggiunto il relatore del DDL, “la responsabilità è di tipo extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile, ndr), con l’onere della prova in capo all’attore e la prescrizone a 5 anni”.

Volendo conciliare i diritti dei cittadini alla sicurezza delle cure senza privare di garanzie i professionisti, il DDL ruota attorno al principio  “che le strutture che lavorano per la salute, sia pubbliche che private, devono operare avendo come mission la sicurezza”- dichiara ancora Bianco. Fra le garanzie riconsociute ai professionisti, il DDL uscito dalla 12° Commissione prevede che nei procedimenti giudiziari per responsabilità sanitaria – sia civili che penali – è sempre prevista l’istituzione di un collegio di specialisti ed esperti, e non solo nei casi tecnicamente complessi. Per la scelta dei consulenti tecnici di ufficio sarà poi richiesta, oltre ad una specializzazione nell’area sanitaria che tenga conto della disciplina interessata nel procedimento, anche un’esperienza in campo di mediaconciliazione.

Il testo approvato ieri dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato è il frutto di numerosi emendamenti sulla versione uscita in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Dal plauso generale che il provvedimento suscita in Commissione e al Ministero della Salute, non emergono in realtà elementi di sufficiente chiarezza sulle disposizioni che l’Assemblea del Senato sarà chiamata ad esaminare. Al contrario, si demanda alla plenaria di Palazzo Madama di perfezionare norme che, sotto molti aspetti, appaiono ancora grezze.

Una volta approvato dal Senato, il DDL dovrà tornare alla Camera dei Deputati.

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