Pec posta certificataIl professionista sanitario sarà informato via pec se il danneggiato promuove una causa di risarcimento nei suoi confronti.
E’ una delle modifiche introdotte dalla 12° Commissione Sanità al Ddl sulla responsabilità professionale in sanità. Il testo approvato dalla Commissione il 2 novembre scorso, introduce (Articolo 13) l’obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità.

Saranno le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione a notificare l’instaurazione del giudizio promosso dal danneggiato nei suoi confronti. L’informativa arriverà entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione conterrà la copia dell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, le strutture sanitarie  comunicheranno al professionista l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prenderne parte.

Rivalsa- L’omissione o l’incompletezza della comunicazione riguardante l’iniziativa assunta dal danneggiato preclude l’ammissibilità del giudizio di rivalsa. L’azione di rivalsa- cioè la possibilità per l’assicuratore di rivalersi nei confronti del sanitario è stata limitata ai casi di dolo o colpa grave. Inoltre, se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno il professionista non è stato parte in causa, l’azione di rivalsa nei suoi confronti potrà essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento (sia esso stato riconosciuto su base giudiziale o stragiudiziale) e deve essere esercitata entro un anno dall’avvenuto pagamento. Oltre questo termine, decade la possibilità della rivalsa.
 
Risarcimento patrimoniale- In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l’azione di responsabilità amministrativa (patrimoniale) per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura o dell’impresa di assicurazione se l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

Rc professionale: polizza obbligatoria per tutti

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