Mercoledì, 25 Novembre 2015 12:47

federico gelliDopo il via libera della Commissione Affari Sociali, sarà presto legge il testo sulla responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie.
Ne è convinto il relatore On Federico Gelli a cui si deve la stesura uscita dalla Commissione Affari Sociali: quattordici articoli in tutto,  che definiscono gli obblighi delle strutture sanitarie, pubbliche e private, e dei professionisti della sanità. Il parlamentare- nominato a luglio responsabile della sanità del PD- è l’autore dei numerosi emendamenti che hanno di fatto riscritto il testo unificato elaborato dalla Commissione nelle scorse settimane. Le modifiche, apportate al testo con il parere favorevole del Ministero della salute, realizzano un nuovo articolato sul quale si dovranno esprimere le altre Commissioni di competenza  prima della votazione dell’Aula di Montecitorio.

Le novità nel comunicato del Ministero della Salute– Il nuovo testo soddisfa il relatore e anche il Ministro Beatrice Lorenzin che ha definito “storico” il risultato legislativo raggiunto, con particolare riguardo al contenimento della medicina difensiva che costa circa 14 miliardi all’anno alle finanze pubbliche. L’elaborazione prodotta dai parlamentari impegnati alla Camera “ha permesso di cogliere tutti gli obiettivi”- dichiara il Ministro: “cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guide, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell’onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene introdotta l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione; la conciliazione obbligatoria pone un freno al proliferare dei contenzioni giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità”.

Risk management- Tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management),

Garante del diritto alla salute– Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affidano all’ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute che può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria.
Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.

Cartella clinica e trasparenza – Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.

Risponde la struttura – La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

Responsabilità penale e linee guida– Non costituiscono offesa all’integrità psico-fisica, le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida che saranno adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute. Sino alla pubblicazione delle linee guida continua ad applicarsi l’articolo 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189.

L’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida.
L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Tentativo obbligatorio di conciliazione– Chi intende esercitare in giudizio un’azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

Azione di rivalsa– L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Obbligo di assicurazione-  Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile.

Azione diretta del soggetto danneggiato–  Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione delle strutture e dell’esercente la professione sanitaria.

Fondo di garanzia– Prevista l’istituzione per decreto di Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il Fondo risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria quando il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti e quando la struttura sanitaria o il professionista sono assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta. Il Fondo sarà alimentato da contributi versati dalle assicurazioni.

Nomina di consulenti e periti nei giudizi di responsabilità sanitaria– Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio.

pdfIL_TESTO_APPROVATO_DALLA_COMMISSIONE_AFFARI_SOCIALI.pdf145.63 KB

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