Giovedì, 22 Ottobre 2015 15:04

vet cane clienteVotate alla Camera alcune modifiche alla riforma delle professioni del 2012: per le informazioni sulla prestazione e il relativo preventivo non basterà la forma orale.
Il cosiddetto DDL Concorrenza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre è ora al vaglio del Senato. E’ la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la prima adottata nel nostro Paese con il duplice obiettivo di “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati” e “promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori”.
Si tratta di un provvedimento che, in 52 articoli, tocca numerosi settori produttivi- dalle poste ai cinema, dai trasporti alle farmacie- servizi professionali compresi.
Su spinta dell’Antitrust, sono particolarmente interessate dalla legge annuale della concorrenza alcune professioni: avvocati, notai e farmacisti in primis. E tuttavia, l’articolato contiene alcune disposizioni che si applicheranno in generale a tutte le professioni regolamentate, cioè ordinistiche.

All’articolo 47*, il DDL Concorrenza interviene sulle Disposizioni sulle professioni regolamentate introdotte nel 2012 con la seconda ‘lenzuolata’ di liberalizzazioni, dopo quella della Legge Bersani. Dal 2012, il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito con il cliente “al momento del conferimento dell’incarico e “il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”. Attualmente, l’informativa può anche essere resa in forma orale.
Il DDl Concorrenza, invece, prevede che il professionista comunichi “obbligatoriamente in forma scritta o digitale” queste informazioni.

Non solo. Mentre la legge del 2012 richiede  che la misura del compenso sia resa nota con un “preventivo di massima”- senza imporne la forma, il DDL concorrenza ne stabilisce l’obbligo della “forma scritta o figitale. Resta ferma la previsione- già vigente- che la misura del compenso indicata nel preventivo sia “adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
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*Art. 47. (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

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