“L’ordinanza ‘anti-cani’ del sindaco Bilancia è l’ennesimo atto superficiale, qualora ce ne fosse bisogno, partorito da un’amministrazione che si sostituisce alla legge vietando la presenza dei cani nei parchi e smentendo anche le recenti sentenze del Tar del Lazio e del giudice pace di Lodi”.

E’ l’affondo dell’ex sindaco di Priverno, Umberto Macci, che ha presentato una mozione per il ritiro dell’ordinanza “Divieto di imbrattamento delle strade e piazze a mezzo delle deiezioni canine”. 

“Per questo – ha aggiunto Macci – consigliamo il ritiro dell’ordinanza e di mettere in campo gli strumenti già stabiliti dal legislatore al fine di evitare ricorsi dei presunti trasgressori, anche perché i cartelli affissi nei parchi sono privi del numero dell’ordinanza o della norma favorendo così l’impugnazione delle sanzioni. Che senso ha vietare l’ingresso a coloro che passeggiano con i cani rispettando le normative vigenti quando le aree sono frequentate da cani randagi?”.

Nelle premesse del documento Macci ricorda come “nessuna norma impedisce ai cani, accompagnati dai loro padroni, di entrare nei luoghi pubblici, in quanto l’art. 83 lett. d) del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) prevede solo che i cani possono accedere ai luoghi ed ai mezzi pubblici se condotti al guinzaglio e con la museruola”.

Inoltre il capogruppo della Lista Macci fa notare l’importanza dell’accordo tra l’Anci e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente con il quale si promuove “l’individuazione di aree verdi e spazi pedonali adeguati” e invitando l’amministrazione comunale “ad effettuare una serie di controlli nelle periferie e nei parchi per la presenza di cani randagi non controllati, che dovrebbero essere obbligatoriamente accalappiati dall’Ente comunale al fine di prevenire il randagismo e la trasmissione delle malattie poiché questi si possono costituire un pericolo soprattutto  per i bambini che giocano nei parchi”.

Insomma, la Lista Macci condivide “un aumento dei controlli e delle sanzioni  per i proprietari che non rispettano l’obbligo della raccolta delle deiezioni dei cani di loro proprietà ma questi comportamenti non possono essere combattuti vietando indiscriminatamente l’ingresso dei cani nelle aree verdi”.

Nella mozione si evidenzia anche che l’ordinanza comunale è in contrasto con la sentenza del Tar del Lazio che ha annullato il 26 maggio 2016 l’ordinanza del Comune di Grotte di Castro: “Il divieto per i proprietari e detentori di cani di accedere in tutte le aree pubbliche” ha di fatto “formato un consolidato e non contrasto orientamento della giurisprudenza” e, pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini, “risulta essere eccessivamente limitata della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.

Infatti lo stesso collegio ha ricordato ai sindaci che possono “fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, contro e sanzionatori di cui dispone l’amministrazione”.

Anche perché il giudice di pace di Lodi, accogliendo il ricorso della Lav, ha ritenuto illegittima una sazione ribadendo che “la più recente giurisprudenza amministrativa si riporta a un indirizzo costante e consolidato il quale nega cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico ai provvedimenti che limitano la libertà di circolazione ai conduttori di cani”.

Quindi la Lista Macci chiede all’amministrazione Bilancia “quali sono stati gli accertamenti effettuati sulle deiezioni o sui cani che hanno portato ad emettere questa ordinanza; a delucidare la città sui mezzi in dotazione della Polizia locale per effettuare gli accertamenti della corretta identificazione dei cani; a indicare dove si trovano i contenitori per depositare i sacchetti per le deiezioni; a rendere ancor più proficuo e serrato il confronto sul problema del randagismo, sugli strumenti amministrativi e legislativi necessari per intervenire più efficacemente; a rimuovere i cartelli di divieto per l’accesso ai cani in quanto privi del numero dell’ordinanza comunale o dell’articolo della legge regionale di riferimento oppure della data di emissione dell’atto o della norma, anche perché in caso contrario i cartelli sono illegittimi e le multe sono impugnabili; a sollecitare le forze dell’ordine alla verifica della mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei loro proprietari applicando le sanzioni previste dalla legge a carico dei trasgressori e non vietando indiscriminatamente l’ingresso dei cani nelle aree verdi”.

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