Giovedì, 21 Gennaio 2016 14:23

cane petfoodDecade l’obbligo di accordo bilaterale con il Paese Terzo di destinazione ai fini dell’esportazione di Proteine Animali Trasformate (PAT) di non ruminante. Lo prevede il Regolamento 2016/27 che entrerà in vigore il 3 febbraio prossimo, in seguito al quale il Ministero della Salute ha diffuso una circolare ai Servizi Veterinari e a tutti gli addetti al settore per fare il punto sull’operatività futura.

Pat da ruminanti e pet food- L’esportazione di PAT derivate da ruminanti e dei prodotti contenenti tali proteine è proibita, ma non per il pet food trasformato che contiene PAT derivate da ruminanti. L’esportazione deve avvenire in stabilimenti riconosciuti per il pet food che deve essere confezionato ed etichettato ai sensi della legislazione dell’Unione Europea.
Definizione di pet food- La nota ministeriale, curata dalle Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare, ricorda che per alimento per animali da compagnia (pet food) si intende un mangime finito, completo o complementare, come definito dal Regolamento 294/2013 e non destinato ad un successivo trattamento come invece inteso da alcuni operatori.
Pertanto l’esportazione di PAT di ruminanti o prodotti che le contengono, destinate a diventare pet food dopo aver subito un ulteriore trattamento, non è possibile.
Pet food come mangime finito- La nota ministeriale evidenzia che non è ammessa l’esportazione di prodotti etichettati come pet food, che siano mangimi non finiti destinati a successive lavorazioni per renderli idonei alla somministrazione agli animali da compagnia.

PAT da non ruminanti- L’esportazione di PAT derivate da non ruminanti o mangimi composti (sia per animali da reddito che da compagnia) contenenti tali proteine deve rispondere a due condizioni: a) le PAT derivate da non ruminanti devono originare da impianti di trasformazione dedicati esclusivamente a l trattamento di sottoprodotti di non ruminanti originati da mecelli e impianti di sezionamento disciplinati dal Reg 999/2001 opuure da impianti di trasformazione autorizzati elencati nelle liste pubblicamente disponibili; b) i mangimi composti contenenti PAT derivate da non ruminanti devono originare da stabilimenti presenti nelle liste pubbliche e devono essere confezionati ed etichettati a norma della legislazione europea.
Per le farine di pesce – e per i mangimi composti non contenti PAT diverse dalle farine di pesce- è possibile non attenersi le condizioni anzidette. Anche il pet food che contiene PAT da non ruminanti può non attenervisi, a patto che sia stato lavorato in stabilimenti riconosciuti per la produzione di pet food, come da Regolamento 1069/2009, confezionato ed etichettato come da legislazione dell’Unione. La nota ministeriale sottolinea la puntuale osservanza della definizione di pet food come ‘mangime finito’.

Gli Assessorati regionali sono invitati a verificare medianti sopralluoghi ispettivi, che gli stabilimenti di pet food che esportano i loro prodotti in Paesi Terzi, producano ed etichettino i loro mangimi a norma UE. Il Ministero della Salute richiede inoltre agli Assessorati di fornire la lista degli impianti di trasformazione autorizzati, elencati nelle liste pubbliche e che intendono esportare PAT di non ruminanti verso Paesi Terzi. La rendicontazione degli Assessorati consentirà al Ministero di disporre di una lista di operatori abilitati all’esportazione.

pdfNOTA_ESPORTAZIONE_PAT.pdf91.91 KB

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