Mercoledì, 18 Maggio 2016 12:45

Pec posta certificataIl MISE raccomanda di vigilare sugli obblighi PEC degli iscritti e degli Ordini: dal 1 giugno le caselle saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate.
L’Indice nazionale degl indirizzi di posta elettronica (INi-PEC) dei professionisti – alimentato dagli Ordini professionali per obbligo di legge- è incompleto. Non tutti gli Ordini infatti stanno garantendo il regolare aggiornamento dell’Indice, con il risultato che, all’approssimarsi della scadenza del 1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate potrebbe non disporre del dato dato necessario per la notifica via PEC delle cartelle.

A richiamare agli adempimenti di legge è quindi intervenuta una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), a firma del Direttore Generale Gianfrancesco Vecchio, indirizzata alle Federazioni nazionali degli Ordini professionali.  Nella sua circolare – inviata anche alla FNOVI e da questa prontamente girata agli Ordini Veterinari Provinciali-  il MISE chiede di vigilare sugli Ordini provinciali e di sollecitarli “all’implementazione del registro INI-PEC”, ricordando che “l’omessa pubblicazione dell’elenco”, come previsto dal DL 185/2008, come pure “il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati” costituiscono “motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico- che ha informato anche il Ministero della Salute della propria iniziativa-  rimarca la scadenza del 1 giugno 2016, dalla quale l’Agente della Riscossione dovrà poter accedere ad un Indice correttamente implementato. All’Agente di riscossione dovrà essere consentita “la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, degli indirizzi di posta di professionisti iscritti in albi o elenchi, risultanti dall’ Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)” tenuto contro che dal 1 giugno prossimo la notifica delle cartelle esattoriali ai professionisti iscritti all’Ordine “avverrà essclusivamente con tale modalità”.

Se l’indirizzo PEC non risultasse “valido e attivo”, la notificazione “deve eseguirsi mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Invitando gli Ordini veterinari provinciali a “vigilare sulla condotta degli iscritti”, la FNOVI ribadisce che “la mancata comunicazione della PEC da parte degli iscritti è condotta valutabile sotto il profilo disciplinare”.

pdfCIRCOLARE_MISE_PEC.pdf131.21 KB

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