Lunedì, 12 Ottobre 2015 12:52

medical doctorLa Commissione Affari Sociali entra nel vivo dell’iter di legge della responsabilità medica. Ecco il testo unificato.
Il testo -adottato come testo base e risultante dalla fusione di otto proposte di legge –  definisce l’atto sanitario: “tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato o in equipe”. Andranno quindi  messe in atto forme di prevenzione e di gestione del rischio, come l’ attivazione di audit,  finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. L’articolato, che dalla scorsa settimana è oggetto di interventi emendativi, viene esaminato alla presenza del Sottosegretario Vito De Filippo.

Responsabilità penale- Secono il testo base, “non costituiscono offese all’integrità psico-fisica” le prestazioni mediche e sanitarie erogate per oggettive finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite con il consenso del paziente, nel rispetto delle buone pratiche e delle regole dell’arte, da esercenti le professioni sanitarie legalmente autorizzati.
Inoltre, il testo unificato integra il Codice Penale con l’aggiunta di un articolo 590-ter, per morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario: “L’esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di colpa grave o dolo”. La colpa sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole dell’arte, crei un rischio irragionevole e inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento”.

La responsabilità civile per danni a persone derivanti da comportamenti sanitari colposi, verificatisi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è a carico della struttura stessa, include ogni tipo di prestazione sanitaria eseguita all’interno della struttura stessa, comprese quelle liberoprofessionali, ed è di natura contrattuale, disciplinata dall’articolo 1218 del codice civile.
 La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria è di natura extracontrattuale ed è pertanto disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile.

Obbligo di assicurazione-  Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque titolo, rendono prestazioni sanitarie devono essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente.
Un discorso a parte vale per le Regioni che istituiscano forme di auto-assicurazione delle aziende sanitarie del territorio regionale, secondo requisiti minimi di garanzia e  condizioni generali di operatività stabilite con successivo decreto del Ministero della Salute.
Il personale sanitario che esercita la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria  deve essere provvisto di propria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Ciascun esercente la professione medica o sanitaria operante a qualunque titolo in presìdi sanitari pubblici o nelle aziende del SSN o in strutture private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.

Fondo di solidarietà per l’indennizzo delle vittime da alea terapeutica – Viene istituito con decreto regpolamentare del Ministro della salute che ne stabilisce anche il funzionamento.
Il Fondo è destinato all’erogazione di indennizzi per danni derivanti da prestazioni sanitarie prodottisi in assenza di evidente errore personale del sanitario, sulla base di tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo, determinate in conformità con quanto previsto negli ordinamenti degli altri Stati membri dell’Unione europea. Il Fondo è finanziato con contributi provenienti dai contratti assicurativi sanitari, integrabili con finanziamenti a carico dello Stato. Al regolamento ministeriale viene allegato l’elenco dei tipi di sinistro indennizzabili.

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti– In tutte le cause civili e i procedimenti penali aventi come oggetto la responsabilità professionale sanitaria, i consulenti tecnici d’ufficio, i consulenti tecnici e i periti sono scelti in apposito albo istituito presso ciascun tribunale.  Ciascun consulente tecnico o perito è iscritto nell’albo esclusivamente per la disciplina di cui è specialista.

Il testo unificato prevede l’istituzione di un Garante regionale del diritto alla Salute e di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

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