Mercoledì, 17 Febbraio 2016 12:37

professionista in viaggioIntegralmente deducibili le “spese per l’iscrizione”. Esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.
Il disegno di legge del Governo sul lavoro autonomo è stato trasmesso al Senato, dove sono stati depositati il testo e le relazioni tecniche e illustrative. Il provvedimento, noto come il Jobs Act degli autonomi, è un collegato alla manovra finanziaria e contiene misure di carattere fiscale che modificano il Testo Unico delle Imposte.

E’ il caso della deducibilità delle spese per l’aggiornamento professionale: l’articolo 5 del DDl introduce la deducibilità integrale-  entro il limite annuo di 10.000 euro-  delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi. Nel contempo, però, “viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista”, si legge nella relazione illustrativa.

Il Testo Unico delle imposte (art. 54, comma 5 DPR 917/1986) oggi recita: “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% per cento del loro ammontare”. Questo passaggio viene cancellato dall’articolo 5 in questione e sostituito dalla disposizione sull’integrale deducibilità fino a 10mila euro all’anno, che non menziona più le spese di soggiorno e di viaggio ma si riferisce solo alle spese per “l’iscrizione”.

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DISEGNO DI LEGGE
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(Testo e relazioni tecnica e illustrativa)

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