sacchi mangimeLa Conferenza Stato Regioni ha chiesto una correzione all’articolo 1 che descrive la finalità del provvedimento: “sanzioni applicabili a tutte le tipologie di mangimi”.

La Conferenza Stato Regioni esprime parere favorevole, ma condizionato all’accoglimento di un emendamento allo schema di decreto legislativo che fissa le sanzioni che l’Italia, in quanto Stato Membro, applicherà in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009.  La normativa vigente (Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45) secondo il proponente Consiglio dei Ministri è “troppo generica e non adeguata” a una materia che il Regolamento in questione ha invece “modernizzato e razionalizzato”.

In base allo schema di decreto, le sanzioni saranno applicate al responsabile di etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi. Sono previste sanzioni specifiche anche per l’uso ingannevole di claims e dell’etichettatura facoltativa in genere, nonchè sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura. Sanzionate inoltre con misure “più gravi” le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi.

La Conferenza Stato-Regioni ha subordinato il proprio parere favorevole all’accoglimento di una modifica, avanzata dal Coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, all’articolo 1 che descrive le finalità del provvedimento: “prevedere una apposita disciplina sanzionatoria al fine di garantire l’etichettatura corretta dei mangimi e la conformità alla nuova normativa in materia di mangimi e di alimenti per la tutela della salute e sul benessere degli animali”.

La richiesta emendativa formulata dalla Stato Regioni concerne l’eliminazione della frase “relativamente alle materie prime e ai mangimi composti”. La motivazione è che “il campo di applicazione del Regolamento 767/2009, verrebbe limitato alle materie prime e ai mangimi composti in tutto il testo del decreto, mentre di fatto sarebbe limitato solo in alcuni articoli del Regolamento”. Le sanzioni (art 3,4 e 11) – osserva la Conferenza Stato Regioni- sono “sanzioni di disciplina generale, che possono essere applicate a tutte le tipologie di mangimi”.

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Parere sullo schema di decreto legislativo
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

Schema di D.lgs. – Disciplina sanzionatoria per violazioni regolamento (CE) n. 767/2009 sull’uso dei mangimi – Relazione

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