Opinabile la scelta compiuta da un uomo di porsi in mezzo ai due animali in lite. Ciò nonostante, è ritenuta evidente la colpa del proprietario del quadrupede, un pastore tedesco, colpevole di avere morso un uomo. Decisiva l’omessa custodia dell’animale, uscito facilmente dalla casa (Cassazione, sentenza n. 41963/17, depositata il 14 settembre).

Scontro tra cani. Nessun dubbio per il Giudice di Pace: ci si trova di fronte a un chiaro caso di «lesioni colpose». Logica è la condanna del proprietario del cane. Leggera la pena: «300 euro di multa».
Facilmente ricostruito l’episodio. L’uomo aggredito era intento a fare una passeggiata in campagna con alcuni amici, e con i rispettivi cani, ma l’avvicinamento a una villetta si è rivelato completamente sbagliato. Dall’immobile è venuto fuori difatti un pastore tedesco che si è mostrato aggressivo nei confronti degli altri animali. L’uomo ha provato a evitare un contatto tra i quadrupedi, ma la scelta si è rivelata infelice: il pastore tedesco lo ha morso, provocandogli «ferite lacero-contuse ed escoriazioni del palmo e del dorso della mano sinistra, giudicate guaribili in sette giorni».
Secondo il padrone sotto accusa, «le persone che passeggiavano in campagna, in compagnia dei loro animali, avevano palesemente accettato il rischio dell’incontro con un altro cane, non essendo infrequente che in una casa di campagna vi sia un animale libero, anche solo temporaneamente» e, comunque, «era prevedibile, anche per un senso di territorialità, uno scontro tra i cani». Di conseguenza, ragionando in questa ottica, «la frapposizione tra gli animali in lotta è stata una manovra non necessaria, azzardata, pericolosa, inopportuna e imprevedibile».
Questa obiezione, però, non convince la Cassazione, che ritiene corretta la visione tracciata dal Giudice di Pace. Ciò significa che le lesioni provocate dal pastore tedesco sono addebitabili esclusivamente alla «omessa custodia dell’animale», e quindi alla responsabilità del padrone. Definitiva perciò la condanna a «300 euro di multa» per «lesioni colpose».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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