Venerdì, 04 Dicembre 2015 13:51

soldi e stetoCon la Legge di Stabilità, come approvata in Senato, viene confermata l’aliquota del 22% e istituita una nuova fascia ridotta al 5 per cento.
Il comma 545, inserito dal Senato al Ddl Stabilità, conferma l’aliquota ordinaria al 22%. Non sarà dunque applicata dunque la paventata maggiorazione, prevista in caso di mancate compensazioni di gettito e risparmi di spesa pubblica. Lo stesso comma istituisce inoltre una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento per le “prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi”.
Si tratta in particolare di  prestazioni, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tutte queste prestazioni sono attualmente gravate da aliquota del 4 per cento, pertanto la manovra finanziaria ne aumenta il carico fiscale, dimostrando tuttavia che intervenire sul D.P.R. n. 633 del 1972 è possibile. In particolare, si va a modificare l’articolo 16 (Aliquote dell’imposta) della Legge IVA, introducendo un nuovo scaglione di aliquota inferiore a quella ordinaria/massima (22%) e a quella agevolata del 10%. Resta ferma l’IVA agricola (al 6%).

Attualmente, la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto prevede, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi (per lo più generi alimentari) elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

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545. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione.
L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:
«Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

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