Mercoledì, 13 Gennaio 2016 08:02

CALCULATORLa Legge di Stabilità 2016 ha abrogato definitivamente il regime dei minimi, lasciando in vita il regime forfetario quale unica forma agevolata.
Dal 1° gennaio 2016 chi vuole aprire una partita IVA con un regime agevolato ha solo l’opzione del regime forfetario, a differenza del 2015 in cui si poteva scegliere fra il regime dei minimi e il regime forfetario.
La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato la possibilità di aprire una partita IVA con il regime dei contribuenti minimi di cui al DL 98/2011.
L’alternativa per i titolari di partita IVA 2016 sarà dunque tra:
-regime ordinario, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
-regime agevolato, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.

Condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016
: a) non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento; b) non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi; c) non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali. Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti non residenti e quelli che già adottano regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito.

Tassazione– La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016: aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni; dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%. L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.
Codici ATECO- Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta). I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO. Codice ATECO per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;

Tre situazioni- 1) Dal 1° gennaio 2016 i contribuenti che vogliono aprire una partita IVA agevolata avranno solo l’opportunità del regime forfetario. 2) Invece, i contribuenti che avevano aperto una partita IVA con il regime dei contribuenti minimi nel 2015 – sfruttando quanto previsto dal «Decreto Milleproroghe» 2015- potrà proseguire fino a scadenza naturale ovvero 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età. Su questo punto si attendono comunque i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 3) La terza situazione riguarda i contribuenti in regime dei minimi dal 2014 o dagli anni precedenti. Per questi ultimi, il regime agevolato con imposta sostitutiva al 5% e determinazione analitica del reddito potrà essere sfruttato fino alla naturale scadenza.

In sintesi:
• viene eliminata la norma che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
• viene disposto che sono esclusi dal regimei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;
• viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
• si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensiindicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge; in sintesi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre – per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività – la soglia è aumentata di 15.000 euro;
• viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

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