Lunedì, 02 Novembre 2015 15:47

martelletto giudiceIl Tar ha rilevato «l’evidente fondatezza del motivo concernente il numero dei componenti della commissione (superiore a quello previsto dalla norma di riferimento)».
Annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale i risultati della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione all’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il concorso, per titoli ed esami, assumeva con contratto a tempo pieno ed indeterminato quattro assistenti veterinari (dirigenti) addetti a varie attività di ricerca.

Il ricorrente-che avuto ragione dal TAR-  era stato escluso dalle prove orali ed ha impugnato prima il giudizio della commissione del 6 luglio scorso e poi la delibera del 20 luglio del direttore generale dell’istituto, che ha approvato i lavori della commissione. Una norma del 2011 dispone infatti che la commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, è composta dal presidente e da due esperti nelle materie oggetto di concorso. Invece l’Izs ha nominato cinque commissari d’esame.

A nulla sono valse le considerazioni difensive dell’istituto, mirate da una parte a giustificare l’ampliamento con l’esigenza di “garantire un commissario competente in ciascuno dei quattro settori di gara”, e dall’altra ad eccepire che «il ricorrente non avrebbe evidenziato alcuna attività concretamente lesiva posta in essere dalla commissione».
Il Tar rileva, quanto al primo punto, che «le regole compositive della commissione stabilite dalle norme di riferimento (espressamente recepite dallo stesso istituto) costituiscono un vincolo procedurale che non può essere legittimamente disatteso; diversamente opinando, le composizioni delle commissioni giudicatrici si vedrebbero assoggettate ad una sorta di “geometria variabile”, in violazione delle norme di riferimento che ne regolano il dimensionamento».
E sul secondo punto i giudici scrivono che «per far valere il vizio di composizione del collegio chiamato a valutare le operazioni concorsuali, il ricorrente non è affatto tenuto a dimostrare in concreto –mediante prova inesigibile ed irrealistica- il vulnus che tale alterazione compositiva avrebbe recato sulla sua performance, risultando invece sufficiente allegare e dimostrare il vizio, al fine di consentire (anche) al ricorrente vittorioso in giudizio di poter nuovamente partecipare alla selezione, così affidandosi –per la valutazione del suo rendimento- ad un collegio correttamente e legalmente composto».

L’accoglimento del ricorso, dunque, comporta la nullità «di tutte le fasi concorsuali comunque condotte dalla commissione irregolarmente composta, in vista di una riedizione delle procedure conformata ai dettami della presente sentenza». Ovvero: la prova scritta del corso-concorso s’ha da rifare. E, prima di essa, va formata una commissione esaminatrice con tre componenti. (fonte)

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