Lunedì, 15 Febbraio 2016 15:17

dichiarazione sostitutiva certificazioniLa legge annuale della concorrenza, già approvata dall’Aula di Montecitorio, contiene anche disposizioni sulle professioni regolamentate.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la prima di cui doti il nostro Paese, è all’esame del Senato dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati. Fra le previsioni del disegno di legge ve ne sono un paio di diretto interesse per le professioni regolamentate. La prima riguarda l’obbligo della forma scritta per il preventivo e l’informativa sulla misura del compenso: la seconda l’ingresso dell’ultrattività nelle polizze per RC professionale.

Forma scritta obbligatoria (art. 47)–  Si modificano le disposizioni riguardanti i servizi professionali (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)  che già oggi prevedono che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Montecitorio ha approvato la previsione che il professionista debba  rendere noto al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le  informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.
Anche, la vigente disposizione sul preventivo di massima, viene rafforzata con la forma scritta: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,». Resta fermo che la misura del compenso  deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Proposte emendative– In Senato sono state presentate alcune proposte emendative all’articolo 47- in fase di discussione- che prevedono propongono – aAl fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza- che i professionisti iscritti in ordini e collegi siano tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale- Il DDL concorrenza interviene anche sulla normativa che obbliga il professionista alla stipula di polizze per il risarcimento di danni derivanti dall’esercizio professionale. Fatta salva la libertà contrattuale delle parti- il provvedimento stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative prevedano l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

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