Martedì, 21 Luglio 2015 15:12

Senza lattosioChiarimenti dal Ministero della Salute sulle indicazioni sul tenore di lattosio: “senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio”.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 609/2013, a partire dal 20 luglio 2016, sarà abrogata la direttiva 2009/39/CE sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP). Il nuovo Regolamento includerà nel suo campo di applicazione, previa revisione, le disposizioni attualmente vigenti nel settore degli ADAP, per gli alimenti per la prima infanzia (direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE), gli alimenti a fini medici speciali (direttiva 99/21/CE) e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per la riduzione del peso corporeo, attraverso atti delegati predisposti dalla Commissione UE.

In vista della scadenza, la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha diffuso una nota esplicativa.

La nota chiarisce, fra l’altro, che le indicazioni in uso sull’assenza di lattosio o il suo ridotto contenuto negli alimenti delattosati, classificati oggi come ADAP, sono destinate a confluire, a loro volta, tra le informazioni disciplinate dall’articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011 e saranno armonizzate a livello europeo. Essendo ciò previsto come ultima tappa del riassetto normativo in corso senza scadenze prefissate dal regolamento (UE) 609/2013, l’obiettivo sarà conseguito (presumibilmente) dopo il 20 luglio 2016. Pertanto, a partire da tale data, si aprirà un periodo transitorio nel quale le indicazioni in questione saranno comunque informazioni fornite su base volontaria per alimenti comuni e non più ADAP, sulla base delle condizioni previste a livello nazionale.

Condizioni per le indicazioni sul tenore di lattosio: “senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio”– Nei prodotti notificati come ADAP presenti sul mercato l’indicazione “senza lattosio” viene usualmente impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari a partire da un tenore di lattosio inferiore a 0,1 g/100 g o ml. Vi sono comunque alcuni prodotti che impiegano la stessa indicazione “senza lattosio” con una soglia più bassa, inferiore a 0,01 g per 100 g o ml. E’ in uso anche l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” per i latti e i latti fermentati. Per detti prodotti l’indicazione di una riduzione parziale si giustifica perché il grado di intolleranza al disaccaride varia considerevolmente a livello individuale e non sempre impone una restrizione drastica. In definitiva, latti e latti fermentati “senza lattosio” e “a ridotto contenuto di lattosio” possono soddisfare le diverse esigenze, anche in termini di gusto. Nei prodotti sul mercato l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” viene usata quando il tenore residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml.

Data la situazione esistente, considerato anche il parere EFSA del 2010 e quello della Commissione unica sulla dietetica e la nutrizione del 12 giugno 2015, l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml, in attesa che la questione venga armonizzata a livello europeo.
Per utilizzare la predetta indicazione i prodotti in questione devono riportare l’informazione in etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo “meno di ..”. La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml.
Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette di tali prodotti va riportato che il tenore di lattosio è “meno di 0,5 g per 100 g o ml”.

Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza lattosio” o a ridotto tenore di lattosio”, va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.

Per alimenti non contenenti ingredienti lattei l’indicazione “naturalmente privo di lattosio” deve risultare conforme alle condizioni previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011.

pdfNOTA_DELLA_DIREZIONE_GENERALE_SICUREZZA_DEGLI_ALIMENTI_E_NUTRIZIONE.pdf202.83 KB

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