Venerdì, 22 Gennaio 2016 14:47

TRASPORTOE’ stato calendarizzato per l’anno in corso lo studio di una serie di misure per consentire alle autorità nazionali di far valere il Reg 1/2005 nei confronti di Paesi Terzi.
Il Food Veterinary Office ha tenuto a dicembre il 10° meeting dei National Contact Points sul benessere animale durante il trasporto. Rendendo noti gli esiti dell’incontro, l’FVO ha fatto sapere le misure che lo impegneranno nel corso del 2016. In particolare- in risposta alla sentenza della Corte di giustizia (C-424/13) sulla applicabilità del Regolamento 1/2005 di fuori dell’Unione europea- la riunione ha individuato alcune priorità di lavoro:
– intensificare i controlli sui documenti di viaggio nei luoghi di partenza
– individuare buone prassi per le situazioni di contingente criticità
– supervisione del carico degli animali al momento della partenza
– controlli ai punti di uscita

Era stata la Germania a sollevare la questione chiedendo di sapere se gli obblighi relativi al giornale di viaggio – e il potere dell’autorità competente di esigere, eventualmente, modifiche-  si applichino, nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso uno Stato terzo, anche alla parte del viaggi o che si svolge all’esterno dell’Unione. La risposta è stata affermativa.

La Corte aveva infatti asserito che la protezione degli animali durante il trasporto prevista dal diritto dell’Unione non cessa alle frontiere esterne dell’Unione. In particolare, gli obblighi relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo vigono anche per la parte del trasporto che si svolge al di fuori dell’Unione.

I giudici europei hanno concluso che -nell’ipotesi in cui il diritto o le prassi amministrative di un paese terzo interessato dal viaggio ostino in modo verificabile e definitivo a che determinate specifiche tecniche di tale regolamento siano integralmente rispettate, l’autorità competente del luogo di partenza è abilitata anche, nel l’ambito del suo potere discrezionale, ad accettare una pianificazione realistica di un trasporto che,
alla luce segnatamente dell ’allestimento dei mezzi di trasporto e delle modalità previste per lo svolgimento del viaggio, consenta di ritenere che il trasporto programmato assicurerà il benessere degli animali a un livello equivalente alle suddette specifiche tecniche. Tale autorità ha, comunque, il diritto di esigere, in particolare, una modifica della pianificazione del trasporto in parola che garantisca che quest’ultimo attraverserà un numero sufficiente di punti di riposo e di trasferimento, tale da permettere di ritenere che esso rispetterà i requisiti relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo.

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