Se il regolamento del Comune non dispone una apposita normativa, il titolare del locale può impedire l’accesso ai cani e agli altri animali di compagnia.

Sei nel bel mezzo di una passeggiata. Insieme a te c’è il tuo fido compagno, il cane che ormai da tanti anni ti tiene compagnia, seguendoti ovunque tu vada: dalla vacanza al mare alla settimana bianca; dalla serata con gli amici all’ora di footing al parco. Su di lui potresti mettere la mano sul fuoco: non ci sono cani più buoni, obbedienti e puliti. Naturale che, entrando in un bar, ti venga spontaneo farlo entrare. Fra l’altro sulla vetrina non ci sono cartelli che vietano l’ingresso di cani e gatti (quell’odioso cartello che hai visto spesso, con il simbolo del divieto). Una volta dentro, però, la commessa ti dice di lasciare l’animale al di fuori perché ha appena lavato per terra e teme che possa sporcare o far cadere oggetti e alimenti dagli scaffali. Che fai? Molti proprietari di cani preferiscono non avere discussioni, rassegnati all’idea di essere spesso oggetto di discriminazioni. Altri, invece, fanno la voce grossa. Ma cosa prevede la legge e fin dove puoi far valere i diritti degli animali? I cani possono entrare in ristoranti, bar e pizzerie? E che succede invece in tutti gli altri negozi?

La legge italiana è molto frammentaria sul punto e dice poco [1]. Il regolamento di polizia veterinaria vieta l’ingresso di animali domestici solo nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e si conservano gli alimenti (come le cucine). Sul punto è peraltro intervenuto il Ministero della Salute con due note [2]. In esse si chiarisce che, se il regolamento Comunale non dispone diversamente, è possibile far entrare il cane nei supermercati a condizione che il titolare dell’esercizio commerciale prenda precauzioni per evitare il contatto tra la bestia e gli alimenti (si pensi a quelli venduti sfusi nel reparto ortofrutticolo). Sul punto leggi la guida Il cane può entrare al supermercato?

Il titolare del ristorante può scegliere se vietare l’ingresso ai cani

Che succede invece in tutti gli altri negozi? In Italia non esiste un divieto assoluto di accesso degli animali da compagnia nei locali ove avviene la somministrazione di alimenti come bar, ristoranti, pizzerie, pub e paninoteche. Stesso discorso per i lounge bar. La conseguenza è che l’esercente commerciale è libero di adottare la politica che preferisce, consentendo o vietando l’ingresso ai cani. Quindi non ci si può opporre se il proprietario del locale chiede di lasciare l’animale al di fuori poiché non vi sono norme che stabiliscano il diritto dell’animale ad entrare in ristoranti, pizzerie o bar.

C’è tuttavia da dire che i Comuni possono adottare delle discipline specifiche imponendo ai gestori dei locali alcuni comportamenti. È ad esempio caso di Torino che ha adottato sul punto una specifica normativa. La riportiamo qui di seguito

Art. 23, co. 2, Regolamento per la tutela e il benessere degli animali del Comune di Torino:

«Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite l’affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all’ingresso e previa comunicazione scritta all’Ufficio tutela animali. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l’ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti».

Diversi Comuni hanno seguito l’esempio del capoluogo piemontese stabilendo che l’ingresso del cane può essere inibito solo previa autorizzazione rilasciata dal sindaco o dall’Ufficio Igiene del Comune sulla base di comprovate motivazioni igienico sanitarie. In questo caso vige l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello con specifico avviso [3]. In questo caso, dunque, pur lasciando libero il titolare del ristorante o del negozio di vietare l’ingresso dei cani, questi ha l’obbligo di segnalare ciò con un cartello in vetrina, apposto in modo visibile. In mancanza di tale cartello, in caso di diniego di accesso dell’animale, si può chiedere l’intervento dei vigili urbani che sono tenuti a intervenire e ad accogliere eventuali esposti.

Altri Comuni, invece, si sono mostrati meno sensibili ai diritti degli animali e dei loro padroni, ponendo divieti assoluto di accesso, salvo per i cani-guida dei non vedenti.

note

[1] Le norme che si occupano di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sono il Dpr n. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria); la legge n. 37/1974 che regola i cani guida per non vedenti; il Regolamento CE n. 852/2004.

[2] Min. Salute nota n. 11359 del 27.03.2017. Min. Salute nota n. 23712/2017 del 7.06.2017.

[3] Ziccardi E. «Cani, gatti e Co.: i diritti e i doveri degli animali da compagnia» ed. Giuffré Ed., Corriere della Sera, 2016.

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