bird flu 1Nuove zone di protezione e sorveglianza in Europa dopo l’evoluzione epidemiologica in cinque Stati Membri.

Con una nuova Decisione di Esecuzione adottata ieri, la Commissione Europea ha modificato la recente Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2122. Quest’ultimo provvedimento era stato adottato in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Danimarca, in Germania, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Austria e in Svezia («Stati membri interessati»).

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122, sono intercorse ulteriori evoluzioni epidemiologiche che hanno reso necessario un aggiornamento delle regionalizzazioni. In particolare:
– la Germania e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione
-anche l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul suo territorio. Tenendo conto della situazione epidemiologica in Ungheria, è necessario estendere le zone istituite da tale Stato membro come zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.
-la Francia e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui viene allevato pollame

In tutti i casi la Commissione ha ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

La Commissione ha inoltre ritenuto di dover  definire, in collaborazione con la Francia e la Polonia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi Paesi in conformità della direttiva 2005/94/CE. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 viene pertanto ulteriormente modificato al fine di includere le zone istituite dalla Francia e dalla Polonia come zone di protezione e sorveglianza in conformità di tale direttiva.

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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2219 dell’8 dicembre 2016
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

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