europa 300x199Aggiornata la regionalizzazione all’interno dell’Unione delle zone di  protezione e sorveglianza a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria H5N8.

Il 20 gennaio, la Commissione Europea ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2016/2122, aggiornando la regionalizzazione dell’Unione all’evoluzione epidemiologica e alle misure poste in essere dagli Stati Membri interessati da focolai H5N8.

La Decisione (UE) 2016/2122 era stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in diversi Stati membri; successivamente, alcuni Paesi (Bulgaria, Germania, Francia, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania,  Slovacchia e il Regno Unito) avevano notificato la comparsa di ulteriori focolai H5N8 – in aziende avicole situate al di fuori delle zone elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione- attorno ai quali venivano istituite zone di protezione e sorveglianza.
Anche la Repubblica Ceca e la Grecia- che non erano elencati nella Decisione 2016/2122-  notificavano alla Commissione la comparsa di focolai H5N8 adottando le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.

Tenuto conto degli sviluppi della situazione epidemiologica, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione, includendo  le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili. L’obiettivo è anche di prevenire perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.

La Commissione ha esaminato le misure adottate dai Paesi interessati (Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Francia, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito) e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stata successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione:
(UE) 2016/2219
(UE) 2016/2279
(UE) 2016/2367
(UE) 2017/14

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