Martedì, 01 Marzo 2016 14:57

green economySono in vigore le nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e per l’eradicazione delle nutrie.
Le ha introdotte l’articolo 7 della Legge 221/2015, in vigore dal 2 febbraio di quest’anno, che vieta l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale,  ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. E’ vietato anche il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attivita’ di controllo. La violazione di questo divieto è sanzionata con pena detentiva e amministrativa (articolo 30, comma 1, lettera l, della legge n. 157 del 1992).
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno sei mesi di tempo per adeguare i piani faunistico-venatori, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguita’ con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, e’ fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa).

Storni e nutrie- La nuova legge – che ha l’obiettivo di promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali- modifica anche le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio nelle parti che disciplinano le deroghe (previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) al prelievo dello storno: le regioni consentono l’esercizio dell’attivita’ di prelievo “qualora esso sia praticato in prossimita’ di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificita’ delle coltivazioni regionali”.

Escono dal novero della fauna selvatica tutelata – oltre alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole – anche le nutrie.  Per le specie alloctone, la gestione e’ finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 19 (Controllo della fauna selvatica) della legge 157/1992:  per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, le regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

——————
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com