terremoto amatrice22Il MinSal ha inviato al Coordinamento veterinario alcune disposizioni su uso, detenzione e distribuzione di farmaci veterinari in casi particolari conseguenti al sisma del 24 agosto.
La nota ministeriale è stata pubblicata dalla Regione Marche ed è indirizzata al Coordinamento emergenze in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare- che ha sede presso la sezione di Rieti dell’Izs Lazio e Toscana.  A beneficio di tutte le Regioni interessate, la nota- a cura della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari,  evidenzia che i farmaci veterinari devono essere detenuti e distribuiti ai sensi del Titolo VI del Decreto Legislativo 193/2006.

In particolare, in situazioni di inagibilità delle strutture autorizzate alla detenzione e alla distribuzione, “è possibile prevedere un’area dedicata autorizzata temporaneamente della Regione o dagli organi da essa individuati dotata di mezzi necessari per la corretta conservazione del farmaco e la presenza di un farmacista”.
In condizioni disagiate, i Servizi Veterinari della Asl “possono individuare dei locali per la tenuta di scorte medicinali veterinari per attività zooiatrica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 193/2006”.

La nota precisa inoltre che “è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati”. Inoltre, la vendita/cessione gratuita di medicinali destinati ad animali produttori di alimenti ad azione immunologica, di premiscele dedicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti “è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla ASL nel più breve tempo possibile compatibilmente con lo stato di emergenza”.

I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti “devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all’acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le indicazioni previste dall’articolo 79 del decreto legislativo 193/2006”. In caso di smarrimento di detto registro, i Servizi Veterinari della ASL “provvederanno al rilascio di un registro temporaneo, che sarà aggiornato attraverso l’utilizzo delle ricette pervenute al servizio veterinario della ASL competente per territorio nel più breve tempo possibile, compatibilmente con lo stato di emergenza”.

Tutti gli animali devono essere identificati e i farmaci veterinari presenti in azienda “devono essere regolarmente autorizzati all’immissione in commercio ed essere indicati nel registro dei trattamenti e deve essere presente la relativa ricetta”. Per cause contingenti, in assenza di registrazione (mancanza del registro o della ricetta) i Servizi veterinari del territorio “valuteranno se i farmaci veterinari sono conservati conformemente alle modalità indicate nell’etichetta”.

Da ultimo, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari precisa che in caso di conformità del farmaco, quest’ultimo potrà essere utilizzato dietro specifica indicazione di un medico veterinario che dovrà registrare il trattamento nell’apposito registro”. Nel caso in cui  non fossero disponibili in allevamento né il registro dei trattamenti né la ricetta in cui vengono in dicati i tempi d’attesa previsti, la ASL- attraverso l’utilizzo delle ricette pervenute al servizio veterinario – “provvederà al rilascio di apposito certificato attestante i tempi di attesa previsti o in mancanza delle menzionate ricette, è necessario attenersi a quanto indicato dall’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 193/2006”.

pdfNOTA_DGSAF_FARMACO_VETERINARIO_IN_EMERGENZA_SISMA.pdf166.75 KB

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