Giovedì, 17 Marzo 2016 15:19

gas medicale La FNOVI ha scritto alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari: situazione peggiorata, siano esclusi dal Codice del Farmaco.
Dopo numerose segnalazioni dai territori, la Federazione parla di difficoltà “che stanno assumendo le proporzioni di un vero e proprio ostacolo e/o impedimento all’esercizio della professione”.  Per questo si è rivolta al Ministero della Salute per “rendere chiara la problematica”, essendo “la situazione peggiorata”. Nella sua lettera al Ministero della Salute, la Fnovi propone di superare la questione facendo ricadere i gas medicali sotto il  D. Lgs 219/06 che consente il rifornimento con una semplice transazione commerciale.

Cosa dice la legge- “L’attuale normativa – scrive la Fnovi- inquadra tutti i gas medicinali come farmaci ad uso umano provvisti di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), come tutti i medicinali. A questo si deve aggiungere il recente obbligo normativo di garantire sia dal punto di vista igienico sanitario che di sicurezza anche le bombole che li contengono ad ogni carico. Per effetto di questo dispositivo normativo le bombole dei gas medicinali che sono Protossido d’azoto, Ossigeno, Aria e Anidride carbonica, sono fornite agli utilizzatori, siano essi medici o medici veterinari, con la formula del noleggio da parte della ditta che, nel provvedere alla loro distribuzione, fornisce anche le garanzie igienico sanitarie e di sicurezza della loro ricarica”.

“La normativa – prosegue la Federazione- prevede che per la scorta di farmaci ad uso umano, tra i quali, con l’attuale interpretazione legislativa, sarebbero compresi anche i gas medicinali, il medico veterinario utilizzi la Ricetta Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT) e che questa debba essere controllata da un farmacista negli aspetti formali, controfirmata ed inviata in copia entro 7 giorni al Servizio veterinario della ASL.
A differenza delle farmacie e dei grossisti, le aziende produttrici di gas medicinali non hanno un farmacista; ne consegue che non possono rifornire direttamente i medici veterinari. In realtà le bombole dei gas medicinali (e dell’Ossigeno), non passano dal luogo in cui materialmente è presente il farmacista che riceve la RNRC; lo stesso fa da tramite verso il fornitore che consegnerà la bombola revisionata, con AIC, al Medico veterinario”.

Situazione critica- La situazione è di recente peggiorata per due ragioni che la Federazione dettaglia così: la prima è il rifiuto di molte farmacie a gestire oneri burocratici senza (o con scarsi) introiti, ne consegue l’impossibilità da parte del medico veterinario di rifornirsi di bombole di ossigeno direttamente in farmacia; la seconda è in relazione al fatto che la normativa prevede che i medicinali ad uso umano, cedibili solo ad ospedali e case di cura, possano essere ceduti anche alle strutture veterinarie purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico.
Questo è il caso delle bombole di ossigeno la cui AIC le destina agli ospedali e alle case di cura private, impedendo alle strutture veterinarie più grandi (che necessitano di approvvigionamenti di bombole di ossigeno capienti) di rifornirsi di ossigeno impedendo la l’erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie in sicurezza, costringendole ad utilizzare quelle cedibili al pubblico con il rischio di un aggravio di costi per l’utente anche a causa della sostituzione dell’impianto.

La soluzione a questo problema viene individuata, dal documento FNOVI, nella puntuale analisi legislativa arrivando alle conclusioni secondo cui l’applicazione rigida del D. Lgs 193/06 che esclude da proprio campo di applicazione i gas anestetici, non ritenendo tale l’ossigeno, non corrisponda al reale spirito della legge. Il voler intendere come gas anestetico, e dunque escluso dalla sua stessa applicazione, solo il Protossido d’azoto genera gravi incongruenze, lasciando il rifornimento del reale gas con capacità anestetiche al rifornimento con documento commerciale mentre vincola il rifornimento dell’Ossigeno alla procedura di cui sopra voluta dall’applicazione del DLgs 193/06. Le conseguenze di questa interpretazione evidenziano come la volontà del legislatore nazionale fosse quella di intendere con l’espressione “gas anestetici” tutti i gas medicinali utilizzati durante l’anestesia, assoggettandoli tutti al dettame del D. Lgs 219/06 e non a quello del D. Lgs 193/06.

Il documento conclude chiedendo al Ministero della Salute che venga chiarito che tutti i gas medicinali utilizzati in terapia medico veterinaria sono da ritenersi esclusi dal D. Lgs 193/06 e assoggettati in tutto e per tutto all’impianto del D. Lgs 219/06 che consente il rifornimento con una semplice transazione commerciale.

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