Alimentazione per Galline ovaiole e animali da cortile | Raggio di Sole

Anche le galline sono oggetto giurisprudenziale fin dai primi codici romani e sono oggi presenti nel Codice Civile e nel Codice di procedura civile laddove si parla di “animali domestici” non solo da reddito, ma anche da compagnia e d’affezione non convenzionale e per pet-therapy (ovvero come “animale familiare”).

Vogliamo qui fornire una lettura puntuale di tutti gli articoli del “Codice Civile” e del “Codice di Procedura civile” in materia di galline e pollai, al fine di prendere visione di come l’evoluzione del rapporto uomo-animale (sia in termini di percezione e comportamento reciproco sia in termini di giurisprudenza) si sia tradotto nel vigente codice giuridico italiano.

Riportiamo di seguito tutti gli articoli del “Codice Civile” e del “Codice di procedura civile”, che possono essere d’interesse per coloro che sono già alle prese con un pollaio o magari perché intenzionati a realizzarne uno (a tal proposito, oltre a quanto disciplinato dal Codice Civile e dalla giurisprudenza che ne consegue, sarà importante conoscere anche tutti gli altri aspetti in materia di Normativa del pollaio domestico, che disciplina le regole da rispettare per la realizzazione di un pollaio imprenditoriale o domestico).

Galline e pollai nel “Codice Civile”

Galline alle prese con lo studio di una strategia di fuga dal film di animazione Galline in fugaGalline alle prese con lo studio di una strategia di fuga (da “Galline in fuga“).

Riportiamo di seguito tutti gli articoli d’interesse in materia di galline e pollai, presenti nel “Codice Civile” vigente:

LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ

  • art. 843 (Accesso al fondo): in questo articolo è disciplinato l’accesso ad un fondo privato ed è previsto che il proprietario debba permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario eventualmente può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale. Il tal senso nel caso di “gallina in fuga” nella proprietà di un vicino (magari recintata) sarà sempre possibile pretendere dal vicino o l’accesso alla proprietà per recuperare la gallina o la riconsegna della “fuggitiva” (se così non fosse il vicino si sarebbe appropriato indebitamente della vostra gallina);
  • art. 844 (Immissioni): in questo articolo si parla delle due tipologie di molestie che possono derivare dal possesso di animali, ovvero molestie di natura acustica e di natura olfattiva; è una norma che lascia spazio a numerose diverse interpretazioni giurisprudenziali e non aiuta a definire il punto di incontro tra esigenze individuali diverse, infatti prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”, ma lascia aperto il problema fondamentale di definizione oggettiva della soglia di tollerabilità (valutata nei fatti dal giudizio insindacabile di un giudice)” [su questa tematica si potrebbe arrivare a porre anche una questione di disturbo alla quiete pubblica, disciplinata dall’Art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”];
  • art. 925 (Animali mansuefatti): in questo articolo si parla di animali mansuefatti, ovvero animali addomesticati (pavoni, falchi…) e non animali domestici (quali cani, gatti, galline, galli, conigli…). Possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano (mentre questa scadenza non ha alcun senso nel caso di animali domestici, così come previsto dall’art. 843);
  • art. 1138 (Regolamento di condominio): in questo articolo è stato recentemente disciplinato che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
    La disposizione si applica a cani e gatti, ma anche ad altre specie domestiche, come ad esempio le galline. La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui. Resta la libertà del locatario di inserire nel contratto d’affitto – un patto tra privati – il divieto a detenere un animale domestico e una volta firmato il contratto la clausola diventa vincolante.

Pollaio allestito in un giardinoPollaio allestito in un giardino.

LIBRO QUARTO – DELLE OBBLIGAZIONI

  • art. 2052 (Danno cagionato da animali): per cui “proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o  fuggito,  salvo che provi il caso fortuito”. Dove il danno potrebbe anche essere il rumore, ad esempio causato dal canto del gallo, o da emissioni odorigene fastidiose, completamente evitabili per piccoli pollai da giardino ben tenuti. Nel caso di fuga di galline anche l’eventuale danno all’orto/giardino del vicino sarebbe responsabilità del proprietario (salvo che provi il caso fortuito).

Galline e pollai nel “Codice di Procedura civile”

La gallina è un animale domestico che può essere allevato anche come animale d'affezione o da compagniaLa gallina è un animale domestico che può essere allevato anche come animale d’affezione o da compagnia.

Riportiamo di seguito l’articolo 514 d’interesse in materia di galline e pollai, recentemente introdotto nel “Codice di Procedura civile” vigente:

  • art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili): questo articolo prevede che non si possono pignorare gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali (comma 6-bis), e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (comma 6-ter).
    La disposizione si applica a cani e gatti, ma anche ad altre specie domestiche familiari quali galline e conigli.
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