Mercoledì, 02 Dicembre 2015 13:53

Giudice di PaceSarà solo la Asl a risarcire il danno da incidente stradale causato dai randagi. Così il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciandosi, sulla domanda di risarcimento presentata anche al Comune.
I fatti sono accaduti nel Comune di Sempronio, dove due cittadini “a bordo del loro motociclo, si scontravano con un branco di cani randagi che, improvvisamente attraversava la carreggiata, facendoli cadere a terra e riportare lesioni”. Le vittime si rivolgevano- senza successo al Comune e alla Asl per ottenere il risarcimento del danno patito, una “inabilità temporanea, desumibile dai certificati medici”, quantificata dal Giudice di Pace in 700 euro. La somma è comprensiva “del danno morale, dei disagi derivati dall’infermità e delle spese mediche forfetizzate”.

Per il Giudice di Pace di Napoli – che ha dichiarato esecutiva ex lege la propria sentenza- “la responsabilità deve ascriversi unicamente alla ASL MEVIA, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi”. Il Giudice si è richiamato all’art. 9, comma 2, della legge L.R. Campania 24/11/01 n.16 e alla giursprudenza di Cassazione.
Rientra infatti ” nei doveri dell’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale”. Sarà quindi la Asl- “esclusiva responsabile dell’incidente” a dover versare la somma, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese processuali.

Il Giudice ha inoltre asserito che- mentre in passato il Comune poteva essere chiamato in causa in virtù di “un generico “legame” con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 “al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione” – oggi “la locale azienda sanitaria dov’essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune con conseguente sua legittimazione passiva nel caso richiesta di risarcimento dei danni causati da cani randagi”. Ciò in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, con  il quale “risulta reciso il “cordone ombelicale” fra Comuni e USL (così Corte costituzionale n.220 del 24/06/2003)”. In sentenza si spiega che- con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime- le Asl risultano essere “non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale”.

L’illecito civile  integra gli estremi del reato di cui all’art. 590 c.p., pertanto “il leso ha, altresì, diritto al risarcimento del danno morale sofferto anche in assenza di postumi”. Il Giudice di Pace ne ha disposto il risarcimento in via equitativa, integrandolo al danno materiale e nei 700 euro complessivi di risarcimento, richiamando in proposito la Cassazione secondo cui “la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell’effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito, dell’entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta”. (fonte)

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