Rumori: il padrone del cane deve impedire all’animale di abbaiare?  

Arriva la sera e il tuo vicino esce di casa per andare a cenare e a ballare con gli amici. Fa, di solito, molto tardi e, durante questo tempo, il suo cane abbaia in continuazione dando fastidio all’intero palazzo. I latrati si sentono in tutti gli appartamenti circostanti e, in particolar modo tu – che sei costretto ad andare a letto presto per alzarti la mattina di buon ora e andare al lavoro – non riesci a dormire. Cerchi di trovare una soluzione pacifica con il proprietario del cane: gli suggerisci di portarlo con sé perché non soffra la solitudine, ma lui non ne vuole sapere. Dice che, nei locali pubblici, gli animali non sono ben accetti. Così è costretto a lasciarlo da solo nell’appartamento. Il vicino cita una sentenza della Cassazione secondo cui «è diritto del cane abbaiare». Sarà anche vero… non si può tenere una museruola sul muso del cane per tutto il giorno, né tantomeno lo si può rendere muto, ma – ti domandi – non è forse dovere del padrone cercare di ridurre le situazioni che possano innervosire l’animale? Fin dove si deve spingere la tolleranza del vicinato? Per ridurre i rumori in condominio, non è forse vero che il padrone del cane deve impedirgli di abbaiare? La questione è stata di recente affrontata dalla Cassazione [1].

Quando abbaiare è illegale

Come abbiamo già spiegato più nel dettaglio in Se il cane del vicino abbaia e fa rumore: tutela e risarcimento, il cane ha diritto ad abbaiare di tanto in tanto, ma questo comportamento non può essere tanto assordante da superare i limiti della «normale tollerabilità». Tantomeno si può violare il diritto al riposo delle persone durante la notte. Il padrone deve fare di tutto, allora, per impedire al proprio cane di abbaiare disturbando la quiete dei vicini. Diversamente si può configurare un illecito civile (con conseguente diritto al risarcimento del danno) ed, eventualmente, anche penale (il reato di disturbo delle attività e del riposo delle persone ed applicazione di una multa). Qual è la linea di confine tra il lecito e l’illecito? Cerchiamo di comprenderlo qui di seguito.

Perché i latrati del cane possano configurare un illecito è necessario che essi siano «superiori alla normale tollerabilità». Si tratta di una soglia da valutare caso per caso, anche sulla base – ad esempio – dei rumori di fondo della zona in cui è collocato il palazzo e degli orari in cui detti rumori vengono provocati. Tutto ciò che è al di sotto della «normale tollerabilità» è lecito; ciò che supera tale tetto è invece illecito. È ovviamente il giudice a definire cosa sia intollerabile o meno. Lo può fare non necessariamente mediante una perizia o una consulenza tecnica, ma ben può fondare il suo giudizio sulla base di dichiarazioni dei testimoni, di coloro cioè che sono in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori percepiti. Quindi, se più  testimoni affermano che l’abbaiare del cane era fragoroso, continuo e facilmente percepibile, si può parlare di un rumore «intollerabile» e, quindi, illecito.

Abbaiare del cane: quando scatta il disturbo della quiete pubblica

A seconda poi del numero di persone molestato dal rumore scatta

  • l’illecito civile (quando, ad essere disturbati, sono solo i proprietari degli appartamenti confinanti con la fonte dei rumori)
  • o anche quello penale (se le vittime dell’abbaiare del cane sono gran parte dei condomini dello stabile e/o anche i vicini circostanti). Ai fini del reato di disturbo della quiete pubblica è infatti necessario che il rumore sia percepibile da un numero indeterminato di persone.

In particolare, quando a lamentarsi dei latrati del cane sono solo pochi condomini (due o tre famiglie), non è possibile recarsi dai carabinieri o dalla polizia; non ci sono infatti i presupposti del reato. Si potrà tutt’al più fare un ricorso d’urgenza in tribunale per chiedere al proprietario del cane di adottare le misure per far smettere il continuo abbaiare. In un successivo giudizio si potranno anche chiedere i danni.

Se a lamentarsi invece sono numerosi condomini e il rumore è tale da arrecare disturbo all’intero stabile o circondario, scatta il reato; pertanto, è possibile presentare denuncia o telefonare alla polizia o ai carabinieri. In alternativa si può depositare la denuncia presso la Procura della Repubblica. In tal caso il responsabile rischia una ammenda. Se l’episodio è suscettibile di ripresentarsi in futuro per via delle abitudini di vita del padrone (si pensi al cane che abbaia quando resta solo in casa perché il proprietario è al lavoro) ci possono essere gli estremi per chiedere il sequestro dell’animale.

note

[1] Cass. sent. n. 45967/17

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