madiaCensurate le modalità attuative della Legge: i decreti attuativi sulla dirigenza pubblica regionale dovranno passare per la Conferenza Stato Regioni.

La Legge Madia Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche è stata promulgata nell’agosto dell’anno scorso. Poche settimane dopo la Regione Veneto 
promuoveva la questione di legittimità costituzionale. A circa un anno dall’iniziativa del Veneto, la Corte Costituzionale sentenzia la parziale illegittimità costituzionale della Legge.

La Corte censura le modalità attuative della Legge: i decreti legislativi attuativi che andranno a disciplinare (fra l’altro) la dirigenza pubblica regionale dovranno essere adottati con “intesa” in Conferenza Stato Regioni anzichè con il solo parere della Conferenza Unificata. Per la Regione Veneto, la Legge Madia viola l’attuale Titolo V (artt 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.) perchè detta “principi e criteri direttivi volti a disciplinare in maniera puntuale anche la dirigenza regionale, che sarebbe invece riconducibile alla potestà legislativa regionale”.

Tuttavia, la Corte giudica “non fondato” il rilievo della Regione Veneto secondo la quale lo Stato è venuto meno al principio costituzionale di leale collaborazione con le Regioni e giudica “inammissibile” anche il ricorso  nella parte in cui si contesta alla Legge di gravare le amministrazioni regionali di ulteriori costi di innovazione tecnologica per attuare il Codice dell’amministrazione digitale,  senza compartecipazione a copertura dei medesimi.

Decreti attuativi previa intesa in Stato Regioni- Le parti della Legge Madia che attuano la riforma della dirigenza pubblica regionale, sia amministrativa che sanitaria- dovranno essere attuate con decreti da sottoporre a intesa in Stato Regioni.
La Legge Madia prevede l’istituzione di un nuovo sistema della dirigenza pubblica, in particolare l’inquadramento in un ruolo unico dei dirigenti delle Regioni, “nel quale includere anche la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso […] della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale”. Fra le altre previsioni, la Legge stabilisce anche per i dirigenti regionali l’accesso alla dirigenza nelle forme del corso-concorso,  definisce principi e criteri in tema di retribuzione indica una serie di criteri direttivi per il conferimento di incarichi dirigenziali e amplia la previsione della mobilità della dirigenza  anche senza l’assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria. E inoltre, la Legge Madia prevede:

– principi e criteri direttivi con riferimento «al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» e impone «selezione unica, per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell’elenco nazionale, manifestano l’interesse all’incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma;

– sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

-la decadenza dall’incarico e possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; la decadenza dall’incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;

-la selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l’inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;

-la previsione di ipotesi di revoca dell’incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

A maggio di quest’anno, sulla Legge Madia si era espresso anche il Consiglio di Stato, con osservazioni critiche tese a sottolineare le peculiarità della dirigenza sanitaria nel contesto della dirigenza pubblica.

Testo unico e cabina di regia per la dirigenza sanitaria

Riforma della PA, il taglio-dirigenti non tocca la veterinaria

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com