L’individuazione delle specie c.d. “pericolose” viene rimessa a un decreto interministeriale (d.m. del 19 aprile 1996 e successive modificazioni) che, in primis, precisa i criteri per stabiline la “pericolosità”, per poi indicare le specie in un apposito elenco.

L’elenco, particolarmente ampio e variegato (e i successivi aggiornamenti), comprende circa 10 Ordini e 54 Famiglie appartenenti alle Classi di Mammiferi e Rettili, con i relativi generi e specie, che si aggiungono a quelle previste a livello comunitario e sovranazionale.

A titolo esemplificativo, nell’elenco sono presenti topi e ratti marsupiali, canguri, lemuri, aye-aye, lorsidi, tarsidi, scimmie orso, scimmie del nuovo e del vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzé, gorilla, lupi, volpi, sciacalli, coyote, orsi, orsi lavatori, panda, mustelidi, ghiottoni, tassi, tassi del miele, lontre, lontre giganti e marine, iene e felidi (leoni, tigri, pantere, etc.), elefanti, rinoceronti, cinghiali, pecari, ippopotami, cervidi (cervi, alci, daini, etc.), bovidi (antilopi, bufali, etc.), istrici, istrici arborei, capibara, paracana, aguti, tartarughe come la mauremide caspica o quella azzannatrice, coccodrilli e alligatori, alcuni serpenti (gila, varani, pitone reticolato, anaconda, cobra, serpente a sonagli etc.).

Tutti gli uccelli, invece, non sono inclusi tra gli animali pericolosi, nonostante la presenza di specie in grado di arrecare seri danni all’uomo.

L’elenco, non esaustivamente riproposto in questa sede, comprende anche animali che, apparentemente, potrebbero sembrare innocui, ma la cui detenzione comporta comunque il rischio di far scattare le sanzioni contemplate dalla legge.

Le sanzioni

La violazione delle prescrizioni può costare, come precisa la legge n. 68/2015, l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila, mentre, qualora il reato sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati e (ai sensi della legge n. 344/1997) ricoverati presso appositi centri di accoglienza, che dovranno rispettare precisi requisitistrutturali e assicurare competenze specialistiche legate alle caratteristiche degli animali e a quelle sanitarie e di benessere delle stesse.

Le esenzioni dal divieto

Dal divieto sono, tuttavia, escluse alcune specifiche strutture individuate dalla stessa legge, ma soltanto se dichiarate appositamente idonee alla detenzione di animali pericolosi dalla Commissione scientifica CITIES o dalle altre autorità all’uopo deputate.

Si tratta di aree protette e parchi nazionali, circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, istituzioni scientifiche e di ricerca, giardini zoologici, acquari e delfinari, allevamenti di fauna selvatica autoctona, Centri di Recupero per Animali Selvatici autoctoni (C.R.A.S.).

Ognuna di queste strutture dovrà essere previamente sottoposta a una valutazione circa l’idoneità alla custodia e all’eliminazione dei rischi per la salute e l’incolumità pubblica che derivano dalla detenzione di esemplari pericolosi.

Specie esotiche invasive: scatta l’obbligo di denuncia

Inoltre, lo scorso 11 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un provvedimento che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee del regolamento UE n. 1143/2014 sulle “specie esotiche invasive“.

Si tratta di animali e piante che, originarie di altre regioni geografiche, vengano introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che, insediandosi, alterano gli ecosistemi rappresentando una minaccia per l’ambiente.

Per contrastare il rischio che le specie invasive possano pregiudicare la natura italiana e la sua varietà di specie animali e vegetali, il regolamento configura una serie di azioni fondamentali, da quelle di prevenzione ai controlli, dalla sorveglianza alle sanzioni.

Il provvedimento si articola in tre azioni (prevenzione, diagnosi precoce ed eradicazione rapida,a gestione delle specie esotiche invasive) e stabilisce l’obbligo di denuncia per i soggetti che detengono esemplari di specie esotiche invasive inclusi nell’elenco unionale e nazionale e nei loro successivi aggiornamenti.

In particolare, risultano vietati: introduzione, trasporto o transito nel territorio nazionale; detenzione anche in confinamento; allevamento o coltivazione anche in confinamento, vendita o immissione sul mercato, utilizzazione, cessione o scambio, rilascio nell’ambiente.

Per le violazioni più gravi sono previste sanzioni penali, mentre per quelle minori sono individuate sanzioni amministrative. Resta tuttavia, la facoltà che siano rilasciate puntuali autorizzazioni (ad esempio per istituti di ricerca o di conservazioni, operatori commerciali, ecc.).

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