pietro ichinoLo “Statuto dei Lavoratori autonomi” a firma del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è aperto alle proposte di emendamento in Commissione Lavoro.
Il testo del Governo (DDL n. 223) è stato adottato come testo base dalla 11° Commissione in sede referente. Dopo alcune sedute di discussione il DDL è aperto agli emendamenti parlamentari, che si attendono numerosi, trattandosi della prima iniziativa legislativa sul lavoro autonomo.

La prima volta del lavoro autonomo– Come ha infatti osservato il giuslavorista Pietro Ichino– incontrando l’apprezzamento del relatore Maurizio Sacconi, ex Ministro del Lavoro- “finalmente il legislatore interviene a dettare norme di protezione nell’area del lavoro autonomo, tradizionalmente considerata come meno bisognosa di tutele. Si tratta di un pregiudizio”- ha dichiarato Ichino, evidenziando che nel settore “esistono rapporti di lavoro subordinato che hanno caratteristiche comuni a quello autonomo, possibilità di alternanze temporali tra l’una e l’altra forma e rapporti che hanno caratteristiche di agilità, ma sono classificati come subordinati”.

Male l’eccesso di normazione–  Occorre però “porre grande attenzione alla nuova disciplina”, secondo Ichino, che mette in guardia dal produrre “un eccesso di normazione rispetto alle pratiche conseguenze”.  Di alcune norme “si stenta ad individuare un contenuto pratico”, altre “si limitano a ripetere norme già vigenti”. Mentre tutti “auspicano una semplificazione della disciplina” il giuslavorista ha suggerito alla Commissione di stralciare articoli “superflui” o che “rasentano l’ovvietà” perchè vanno a normare materie già coperte dalla legislazione vigente. Un esempio su tutti  l’articolo 18, in tema di sicurezza sul lavoro, che “andrebbe evitato, in quanto finisce con l’aggiungere ulteriore e inutile documentazione cartacea”. Altrettanto “inutile rispetto alla disciplina già esistente”  il contenuto dell’articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali”. Idem dicasi per le norme (articolo 17) in materia di protezione dei dati, custodia e riservatezza.

Bene la deducibilità dell’aggiornamento professionale- Fra i punti di merito del DDl 2233, il Sen Ichino individua la deducibilità delle spese di formazione e di aggiornamento permanente. Il provvedimento introduce l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi. Nel contempo, però viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.
Su questo articolo (art. 5 del DDL 2233), il Segretario Fnomceo Luigi Conte, proprio oggi rilancia il recupero dei costi sostenuti per la formazione Ecm, ” a sostegno del libero professionista che per aggiornarsi oggi paga, e tanto”- dice, evidenziando che “per il libero professionista la formazione continua è da sempre un costo secco”. Senza contare l’assenza dal lavoro: “guadagni che vengono a mancare, escludendo tra l’altro le spese vive”- dichiara Conte.

Per i llpp non si parla di appalto ma di commessa– Significativo l’intervento in Commisione del giuslavorista a proposito dell’articolo 7, riguardante la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. Secondo Ichino “la fattispecie dell’appalto (articoli 1655 e seguenti del codice civile, ndr) è inapplicabile al lavoro autonomo. Replicando ad una osservazione del relatore, Ichino ha spiegando che nel campo del lavoro autonomo si debba piuttosto parlare di “commessa, potendosi la fattispecie giuridica dell’appalto applicare unicamente all’imprenditore”. La commessa resa dal lavoratore autonomo è un’attività (o una prestazione o un servizio) temporanea e onerosa che si sviluppa per obbiettivi in base a un progetto, misurata sul suo costo e sul suo completamento.

Conclusa la discussione, il Jobs Act degli autonomi si apre agli emendamenti: il termine per presentarli è giovedì 16 giugno, alle ore 12.

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(DDL 2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Lavoro autonomo)

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