Responsabilità amministrativa per chi sporca la via a prescindere dal fatto di voler dare gli avanzi di cibo agli animali. La responsabilità penale scatta invece se il cane azzanna un passante.

Se c’è una cosa che non riesci a tollerare è vedere gli animali soffrire. Così, quando puoi, cerchi sempre di aiutare i cani randagi portando loro gli avanzi dei tuoi pasti. Talvolta succede che i condomini del tuo palazzo protestino perché – a loro dire – attireresti insetti e ratti; ma li metti sempre a tacere pulendo tutto. Questa volta però è andata peggio. Un vigile sotto casa ti ha detto che non si può fare perché c’è un’ordinanza comunale – di cui peraltro non avevi conoscenza – che ti vieta di dare da mangiare ai cani randagi. Un’assurdità a tuo avviso, visto che è la stessa legge a tutelare gli animali e a considerarne reato il maltrattamento. Ogni sentimento ostile nei loro contro di loro, dettato da crudeltà o altri motivi futili, è un illecito penale. E certo negare il cibo ai quadrupedi che, senza un padrone, non hanno di che mangiare ti sembra più che una tortura. Ma il poliziotto insiste e sta già prendendo il libretto delle multe. Così ti sorge davvero il dubbio: dare da mangiare ai cani randagi è reato? È un semplice illecito amministrativo? Oppure si può considerare un’attività legale? La tua domanda trova una risposta in una recente sentenza del Tar Campania [1].

I giudici si sono trovati a giudicare la legittimità di un regolamento comunale con cui era stato vietato, a tutti i cittadini, di lasciare avanzi di cibo sulla strada a beneficio degli animali (cani e gatti). Con lo stesso provvedimento il sindaco aveva imposto l’uso del guinzaglio e della museruola per i cani di taglia grossa e di razza ritenuta pericolosa. Ecco qual è stato, in merito, il loro responso.

Si può dare da mangiare agli animali randagi?

È obbligo di tutti i cittadini preservare l’igiene e la pulizia dei luoghi pubblici per non arrecare un danno alla salute della collettività. Chi viola quest’obbligo può essere sanzionato a prescindere dall’esistenza di uno specifico divieto di dare da mangiare agli animali randagi. Dunque, ben venga chi si prende cura dei cani senza padrone e porta loro un pasto caldo, ma a condizione che pulisca subito dopo il luogo ove ripone il cibo. Dunque è illegittima l’ordinanza comunale con cui il Sindaco vieta di alimentare i randagi solo per mantenere salubri le strade e questo perché l’inosservanza del dovere di pulire là dove si sporca è già autonomamente sanzionata. Chi abbandona rifiuti in luogo pubblico può essere sanzionato anche senza il provvedimento apposito dell’amministrazione locale.

La sentenza del Tar è pietosa verso i randagi: rischiano di morire se qualcuno di buon cuore non dà loro del cibo. Ma ciò non può risolversi in un danno per la collettività. Dunque lo zoofilo deve curarsi di riporre gli avanzi di cibo in contenitori e di non sporcare le strade: si tratta di precisi obblighi costituiti a carico dei cittadini che vanno oltre il comune senso civico, la cui inosservanza risulta comunque perseguita ai sensi di legge. Risultato: dare da mangiare ai cani randagi non è un illecito amministrativo se si pulisce subito; tantomeno può essere considerato un reato.

È obbligatorio portare i cani al guinzaglio?

Occupiamoci ora dell’altro aspetto dell’ordinanza comunale la cui legittimità la sentenza in commento si è preoccupata di valutare: il sindaco può imporre ai padroni di cani di razza pericolosa e di grossa taglia di portarli a spasso con il collare e con la museruola? anche in questo caso la risposta è stata negativa. La motivazione è semplice: secondo la letteratura scientifica veterinaria, non si può stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o agli incroci. Del resto – argomentano i giudici – mettere la museruola al cane provoca stress all’animale e rischia di esacerbarne le tendenze aggressive.

In passato già numerosi altri giudici hanno ritenuto illegittime le ordinanze comunali che hanno imposto l’obbligo di museruola a cani di razze pericolose o di grossa taglia [2]. La questione dunque non è nuova, così come la soluzione, visto che, anche per gli altri giudici, non esistono cani che si presumono essere sempre pericolosi e cani che invece si presumono innocui. Tutto va valutato caso per caso. Resta il fatto che il padrone del cane che azzanna il passante ha una responsabilità civile e penale.

note

[1] Tar Campania sent. n. 958/18

[2] Tar Puglia sent. n. 392/18.

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