corte costituzionale T1La Corte Costituzionale respinge il ricorso della Provincia di Bolzano e dà ragione all’Avvocatura di Stato: è competenza statale.
Si è chiuso in Consulta il conflitto di competenze legislative sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano sull’ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 – “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica“.
Per la Corte Costituzionale, l’ordinanza interviene con misure di polizia veterinaria, nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni, in virtù della competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale. E inoltre, la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento rientra nelle prerogative del Ministero della salute, attenendo all’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “profilassi internazionale”, e di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Prescrizioni per il territorio di Bolzano– L’ordinanza prescrive per i territori non ufficialmente indenni misure straordinarie sulle modalità di allevamento, nonché sulle stalle di sosta dei commercianti, e prevede che le stesse misure possono essere attuate, sulla base della valutazione di rischio, nei territori già ufficialmente indenni, come quello della Provincia autonoma di Bolzano. Le uniche misure che riguardano indistintamente tutto il territorio nazionale sono:
− l’assegnazione degli obiettivi ai direttori generali delle ASL;
− l’obbligo di concordare con il Ministro della salute il diradamento dei controlli ;
− la registrazione nella Banca dati nazionale degli animali già identificati elettronicamente ;
− l’uso dei sistemi informativi nazionali, anche tramite cooperazione applicativa
Queste disposizioni definiscono modalità rivolte a facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi livelli dell’amministrazione e tra le diverse regioni, tramite l’informatizzazione degli adempimenti già previsti da norme previgenti, anche ai fini della tempestiva rendicontazione agli organi dell’Unione europea, cui è tenuto il Ministero della salute.
Le altre misure per i territori ufficialmente indenni, quale è la Provincia autonoma di Bolzano sono facoltative e sono applicabili sulla base della valutazione di rischio del servizio veterinario territorialmente competente.

Accolta la tesi dell’ Avvocatura generale dello Stato-  Le misure dettate dall’ordinanza “sono volte a rafforzare e uniformare su tutto il territorio nazionale le attività veterinarie dirette alla prevenzione, al contenimento e alla eradicazione delle malattie infettive trasmissibili, che rappresentano anche pericolose zoonosi per l’uomo. Ciò, anche nel rispetto della normativa europea in materia.
Il Ministero della salute, infatti, come autorità centrale competente in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e la sanità animale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini), ha ritenuto necessario, in base all’andamento epidemiologico documentato dal sistema di sorveglianza in atto, intensificare gli interventi di lotta nei territori non ancora sufficientemente indenni, e nel contempo rafforzare le misure di sorveglianza nelle aree
ufficialmente indenni, al fine di tutelare la qualifica sanitaria acquisita.
Le misure contenute nell’ordinanza ministeriale tengono conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nei Report audit del Food Veterinary Office. Ciò al fine di intervenire rapidamente con misure straordinarie nei territori in cui la persistenza delle malattie considerate ha raggiunto livelli che destano estrema preoccupazione.

pdfIL_TESTO_DELLA_SENTENZA.pdf162.96 KB

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