alveareI Servizi veterinari proseguano ‘la proficua attività’ in corso, focalizzando d’ora in poi  l’attenzione “sulla verifica dei dati” presenti in BDA.
Entro il 31 dicembre 2016 gli apicoltori, direttamente o tramite loro delegati, dovranno aggiornare nella sezione apistica della Banca Dati Nazionale  la consistenza degli apiari, intesa come numero di alveari, e la loro ubicazione.

Dal 2017 la BDA è fonte ufficiale– La registrazione dei censimenti relativi al 2016 è “un momento fondamentale” per la Direzione Generale della Sanità Animale, che in una nota ricorda che dal prossimo anno la Banca Dati Apistica nazionale “rappresenterà la fonte ufficiale per la programmazione dei controlli e per altre attività come, ad esempio, la comunicazione alle istituzioni comunitarie del patrimonio apistico presente sul territorio nazionale.

L’evoluzione della Banca dati e l’importanza delle procedure di registrazione si inseriscono nelle più ampie previsioni comunitarie e nazionali rispettivamente  disposte dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1366 e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole riguardante il programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura.

Sanzioni e validazione– La Legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato Agricolo) prevede l’applicazione di sanzioni nei casi di omessa denuncia di detenzione di alveari nonché di comunicazione di variazione alla Banca Dati Apistica nazionale. A questo proposito, la Direzione Generale ha ritenuto essenziale apportare una modifica nelle attuali procedure di gestione della BDA relativamente al meccanismo della “validazione”.

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