Lunedì, 22 Febbraio 2016 12:48

corte di cassazioneLa Cassazione Civile -Sentenza n. 2177/16 –  si è occupata di responsabilità medica per inadempimento dell’obbligo informativo.
La Corte si è espressa su un caso di medicina umana affermando che “non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni”.

I fatti– Azienda ospedaliera e Policlinico universitario sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni patiti (quantificati in L. 359.420.000) a seguito dell’intervento chirurgico di cheratomia radiale.  Durante la visita era stato consegnato un opuscolo accompagnato da informazioni verbali (rassicuranti) su possibili complicanze ed esito, carenti- anche nell’opuscolo- di riferimenti a possibili rischi e postumi. Il Tribunale territoriale, per la Cassazione, ha sbagliato a non tenerne conto.

La sentenza della Corte-” Soltanto in riferimento alla pretesa di risarcimento del danno alla salute derivato da atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte si impone, ove sia mancata l’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, la verifica circa la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo rispetto al predetto danno, gravando sullo stesso paziente la prova, anche presuntiva, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento. Giova rammentare, quanto alle modalità ed ai caratteri del consenso alla prestazione medica, che – come messo in risalto da questa Corte – esso, anzitutto, deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto”.

Infine,” il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere “informato”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. A tal riguardo, si è puntualizzato che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni. Inoltre, la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.  (fonte: Fnomceo.it)

pdfLA_SENTENZA_DELLA_CASSAZIONE_CIVILE.pdf102.98 KB

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