Venerdì, 18 Dicembre 2015 13:16

petpassportIl nuovo Regolamento (ex Animal Health Law) non introdurrà l’obbligo immediato di identificazione di cani e gatti. Il Reg 576/2013 si applicherà per dieci anni.
Nella sua comunicazione al Parlamento Europeo, il 15 dicembre scorso, la Commissione Europea ha dettagliato gli orientamenti assunti dal Consiglio Europeo sulla Animal Health Law, ormai ribattezzata Regolamento sulle malattie animali trasmissibili. Nel documento della Commissione si dettagliano le posizioni delle due istituzioni anche nei confronti degli animali da compagnia e dei randagi.

Animali “non detenuti”, randagi e inselvatichiti- Vari emendamenti del Parlamento europeo  miravano a definire gli animali randagi, inselvatichiti o “non detenuti” come appartenenti a categorie diverse dagli animali “selvatici”. Il Parlamento teneva al fatto che tali categorie di animali non fossero escluse dalla legislazione dell’Unione.

La proposta della Commissione ha operato una chiara distinzione tra “animali detenuti” e “animali selvatici” e tra le norme di prevenzione e lotta alle malattie degli animali che possono applicarsi agli animali tenuti sotto controllo umano e quelle applicate agli animali che non lo sono. In tale contesto, gli animali randagi o inselvatichiti, compresi quelli di specie normalmente addomesticate, sono considerati “animali selvatici”. Definire tali animali come una categoria distinta potrebbe causare confusione, incertezza giuridica e, potenzialmente, limitare le misure che possono essere prese nei loro confronti.

Il Consiglio ha accettato la logica della proposta della Commissione e ha aggiunto alcune precisazioni, compreso un’intera parte sugli spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che distingue gli spostamenti degli animali da compagnia da quelli di animali randagi e di altro genere. La Commissione è a favore di tali soluzioni, che sono in linea con la sua proposta e aggiungono chiarezza.

Identificazione e registrazione dei cani: Il Parlamento europeo ha richiesto che tutti gli Stati membri introducano la registrazione obbligatoria di tutti i cani e, se del caso, istituiscano una base dati. La proposta della Commissione prevede invece solo una base giuridica per la possibile futura introduzione di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di diverse specie animali, compresi eventualmente i cani. Il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione poiché chiedere a tutti gli Stati membri di istituire tale sistema, senza un’adeguata valutazione di impatto, può essere sproporzionato rispetto al rischio per la sanità animale e potrebbe comportare un onere finanziario e amministrativo a fronte di un vantaggio non identificato.

Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia- Vari emendamenti del Parlamento europeo comportano il mantenimento del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (il “regolamento sugli animali da compagnia”) che – in base a tali emendamenti- avrebeb dovuto essere essere abrogato.
L’obiettivo  della Commissione era raccogliere in un testo unico tutte le pertinenti norme di sanità animale per tutte le specie e le categorie di animali. Ciò garantirebbe che animali quali cani e gatti possano essere trattati in maniera coerente dal punto di vista della sanità animale, indipendentemente dal fatto che siano detenuti o randagi, o che siano oggetto di scambi commerciali o spostati a fini non commerciali come animali da compagnia. Sia il Consiglio sia il Parlamento europeo hanno espresso riserve circa l’abrogazione del regolamento sugli animali da compagnia così presto dopo la sua adozione. Il Parlamento ritiene che il regolamento sugli animali da compagnia debba restare in vigore. Il Consiglio ritiene che gli spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia rientri logicamente nell’ambito della sanità animale, ma che il regolamento sugli animali da compagnia non debba essere riaperto così presto dopo la sua adozione.

È stato quindi proposto che tale regolamento si applichi per un periodo di dieci anni e che la proposta sulla sanità animale comprenda una serie di norme corrispondenti a quelle stabilite nel regolamento sugli animali da compagnia destinate a sostituire queste ultime dopo il periodo di applicazione di dieci anni. La posizione del Consiglio rappresenta un buon compromesso nei confronti della posizione del Parlamento europeo e la Commissione può pertanto sostenerla.

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