Il ministero della Salute detta le regole per i cani (e per i loro proprietari). Con l’ordinanza del 13 luglio 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre vengono prorogate le regole sulla «tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani». Ecco quali sono.

IL PROPRIETARIO
Il proprietario di un cane non può essere un infermo di mente né un minorenne. Quindi è necessario che il genitore (o un altro adulto) si assuma la responsabilità del cane, registrandolo a suo nome all’anagrafe canina. Inoltre, è vietato possedere un cane ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni.

IL DOG SITTER
Il dog sitter è responsabile del cane che cura, allo stesso modo del proprietario. Quindi il dog sitter risponde sia civilmente che penalmente dei danni a persone, animali o cose provocati dal cane. Nella scelta del dog sitter il proprietario deve fare attenzione: l’ordinanza stabilisce che bisogna affidare il cane «a persone in grado di gestirlo correttamente».

IL KIT

Il proprietario (o il dog sitter che si occupa del cane) deve sempre utilizzare il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 metri, tranne che nelle aree cani dove l’animale può essere lasciato libero. Questo significa, in pratica, che i guinzagli allungabili possono essere usati solo se “bloccati”. In più, c’è l’obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida: la museruola deve essere fatta indossare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

LA PULIZIA
Un altro obbligo riguarda il decoro urbano: chi porta a spasso un cane è obbligato a raccogliere le feci e a portare sempre con sé i sacchetti o altro strumento idoneo alla raccolta.

IL PATENTINO
I comuni e i servizi veterinari delle Asl possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani: a chi partecipa sarà rilasciato un attestato di partecipazione denominato «patentino». I veterinari devono segnalare all’Asl se, tra i suoi assistiti, ci sono cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto “impegnativi”. In caso di episodi di morsicatura o di aggressione il veterinario può imporre a un proprietario l’obbligo di svolgere un percorso formativo con il suo cane.

TAGLIO DELLA CODA
In conformità con l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, è vietato il taglio della coda e delle orecchie dei cani.

RAZZE PERICOLOSE
Dal 2008 questa ordinanza, che viene prorogata ogni anni, ha eliminato la «lista delle razze pericolose» che – secondo la Lav – era «priva di fondamento scientifico e dannosa». «Ci auguriamo – dichiara Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari Lav – che questa ordinanza sia davvero l’ultima a disciplinare un aspetto così delicato per la corretta gestione del cane, la tutela del suo benessere e dell’incolumità pubblica, e che i suoi positivi contenuti, trasformati al più presto in legge, trovino adeguate sanzioni».

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