Integrate le disposizioni dell’accordo Italia-Francia sulla movimentazione animale dalle zone di restrizione del territorio francese.
Il nuovo accordo, sottoscritto il 14 giugno scorso, integra quello già siglato a dicembre 2015. Le novità riguardano gli animali della specie caprina e sono state comunicate agli UVAC e ai Servizi Veterinari regionali dalla Direzione Generale della Sanità Animale.

La nota ministeriale, firmata ieri dal Direttore Generale Silvio Borrello, evidenzia che le prescrizioni dell’intesa raggiunta a dicembre con le autorità francesi- “sono estese anche alle spedizioni in Italia di animali della specie caprina dalle zone di restrizione della Francia per la Blue Tongue”.  Le prescrizioni così estese, comprendono anche “quelle specifiche concernenti gli interventi a destino per gli animali introdotti di età inferiori ai 90 giorni (ossia il vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione degli stessi indicato nella casella 1.13 del certificato veterinario TRACES).

COSA PREVEDE L’ACCORDO ITALIA FRANCIA  (ora esteso alla specie caprina)

 E’ consentita la movimentazione verso l’Italia:
– dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio francese, di animali delle specie bovina e ovina, di età superiore ai 90 giorni, vaccinati nei confronti del sierotipo 8, come da specifiche tecniche fornite dalle ditte produttrici e approvate dalle Autorità francesi, se intercorrono almeno 10 ( dieci ) giorni calcolati a partire dalla seconda iniezione dell’ultimo vaccino; l’intero ciclo vaccinale di entrambe le vaccinazioni, compresi i dieci giorni di attesa, deve concludersi in Francia.
Ai certificati sanitari di scorta delle partite di bovini e ovini è aggiunta la seguente dicitura: “animali vaccinati contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini da almeno 10 giorni in conformità al regolamento (CE) n. 12662007”.

– dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio francese di animali delle specie bovina e ovina di età inferiore ai 90 giorni se nati da madri vaccinate nei confronti del medesimo sierotipo.
Ai certificati sanitari di scorta delle partite composte da tali animali è aggiunta la seguente dicitura : “Animali nati da madri vaccinate contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini in conformità al regolamento (CE) n. 12662007”.
Relativamente agli animali di età inferiore ai 90 giorni e nati da madri vaccinate per il sierotipo 8 della Blue tongue,  gli UVAC provvederanno, attraverso le ASL, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione; a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati/convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.

Il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra citati deve riportare sempre evidenziata, tra l’altro, nel punto BT-2, la dicitura “ animali conformi all’articolo 8 (1) (b) del regolamento 1266/2007”.
Si invitano pertanto codesti Uffici e Assessorati, nell’ambito delle rispettive competenze, a voler informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo illustrato con la presente.

Un sistema di allerta periodico a cura dell’IZS di Teramo segnala l’avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai 90 giorni di età e provenienti dalla Francia.

pdfINTEGRAZIONE_ACCORDO_ITALIA_FRANCIA_BTV8.pdf34.92 KB

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