Venerdì, 05 Febbraio 2016 12:30

BOVINO AUSTRIA copyLa Direzione generale della sanità animale ha fornito indicazioni sull’attuazione dell’ accordo Italia-Austria per le spedizioni di bovini nel nostro Paese.
L’accordo riguarda le spedizioni di bovini dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio austriaco. Ai Servizi veterinari, puntualizza il Ministero della Salute, compete “una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo”.

L’accordo fra i due Paesi  consente  la movimentazione verso l’Italia, dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio austriaco, di animali della specie bovina di età superiore ai 90 giorni, vaccinati nei confronti del sierotipo 4, come da specifiche tecniche fornite dalle ditte produttrici e approvate dalle Autorità austriache, se intercorrono almeno dieci giorni calcolati a partire dalla seconda iniezione dell’ultimo vaccino. La Direzione generale della sanità animale- precisa in una nota agli UVAC e ai Servizi Veterinari -che l’intero ciclo vaccinale di entrambe le vaccinazioni, compresi i dieci giorni di attesa, deve concludersi in Austria. Ai certificati sanitari di scorta delle partite di bovini è aggiunta la seguente dicitura: “Animali vaccinati contro il sierotipo 4 della febbre catarrale degli ovini da almeno 10 giorni in conformità al regolamento (CE) n. 12662007” .
Inoltre, è consentita la movimentazione verso l’Italia dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 del territorio austriaco di animali della specie bovina di età inferiore ai tre mesi se nati da madri vaccinate nei confronti del sierotipo BTV4. Ai certificati sanitari di scorta delle partite composte da tali animali è aggiunta la seguente dicitura: “Animali nati da madri vaccinate contro il sierotipo 4 della febbre catarrale degli ovini in conformità al regolamento (CE) n. 12662007”.

Il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra riportati deve riportare sempre evidenziata (punto BT-2) la dicitura “animali conformi all’articolo 8 (1) ( b) del regolamento 1266/2007”.

Relativamente alla categoria di animali di età inferiore ai tre mesi e nati da madri vaccinate per il sierotipo 4 della Blue tongue,  “gli UVAC provvederanno,  attraverso le Asl, a porre in vincolo sanitario, nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES e nella prenotifica, le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione: a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati e convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai tre mesi

E’ infine previsto che l’IZS di Teramo predisponga un sistema di allerta periodico per segnalare l’avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai tre mesi di età e provenienti dall’Austria.

pdfBLUE_TONGUE_ACCORDO_ITALIA_AUSTRIA.pdf37.87 KB

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