Mercoledì, 09 Marzo 2016 15:18

ovile sardoAlla luce della nuova situazione epidemiologica è necessario rivisitare la strategia vaccinale contro la Blue Tongue in Sardegna.

E’ infatti necessario garantire un maggiore livello di protezione immunitaria e “immunizzare contro i sierotipi circolanti tutto il patrimonio ovino e bovino del territorio regionale”. Il decreto di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna, per “proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia in assenza di interventi specifici di profilassi”. Un rischio concreto “in assenza di ulteriori interventi specifici di profilassi”.
Il decreto è finalizzato anche “garantire la movimentazione intra ed extra regionale degli animali delle specie recettive alla Blue tongue tramite la vaccinazione per i sierotipi circolanti nel territorio d’origine con i vaccini disponibili”.

Programma di vaccinazione obbligatoria per l’anno 2016.
Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria tutti gli ovini e i bovini sulla base del programma di vaccinazione di cui all’Allegato 1, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei vaccini da utilizzare durante la campagna vaccinale. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con l’utilizzo della modulistica fornita dal decreto (Allegato 2)
Gli animali delle specie recettive individuati come “sentinelle” per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel “Sistema Informativo Nazionale Blue Tongue” sono esclusi dalla vaccinazione.

Per l’effettuazione della campagna vaccinale la Regione potrà avvalersi, oltre che dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna, anche di veterinari convenzionati o libero professionisti ovvero di medici veterinari all’uopo individuati. Le risorse finanziarie necessarie all’applicazione delle presenti disposizioni saranno stanziate in tutto o in parte dalla Regione, sulla base dei fabbisogni di ogni ASL.
Le misure di profilassi diretta e indiretta sono soggette a continue verifiche e aggiornamenti a opera di questo Assessorato in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

Sanzionabilità- I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano alle disposizioni del decreto o che si siano sottratti all’esecuzione dell’intero Programma di vaccinazione, sono soggetti a sanzione e non hanno diritto al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge per danni causati dal focolaio di malattia.

Movimentazione intraregionale degli animali – Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla Blue tongue, all’interno delle aree sottoposte a vincolo per i sierotipi circolanti, sono consentite in ottemperanza con l’art. 7 del Reg. CE n. 1266/2007. Gli animali della specie ovina e bovina che provengono da territori con infezione in atto, compresi nel raggio di 4 chilometri da un’azienda presso la quale è stato individuato un caso sospetto o confermato di Blue tongue, possono essere movimentati verso territori liberi se debitamente vaccinati per i sierotipi circolanti individuati dal CESME.
È consentita la movimentazione degli agnelli e dei capretti destinati all’immediata macellazione senza visita clinica in allevamento e senza compilazione del quadro E del modello IV, purché questi animali non provengano da territori con infezione in atto oppure provengano da allevamenti le cui madri siano state sottoposte a vaccinazione per la Blue tongue e che siano coperti da immunità passiva nei confronti del virus, come indicato nelle specifiche del vaccino.

Movimentazione extraregionale degli animali– Le movimentazioni extraregionali degli animali delle specie sensibili alla Blue tongue, sono consentite nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle circolari esplicative in materia.

Lotta all’insetto vettore e smaltimento delle carcasse degli animali. – In tutte le aziende zootecniche dovranno essere messe in atto, a cura degli allevatori, le misure di lotta all’insetto vettore, e dovranno essere attuate tutte le azioni per migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del decreto.
I Servizi veterinari delle AASSLL e i tecnici dell’ARA (Associazione Regionale Allevatori) svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all’insetto vettore come sinteticamente riportato nell’Allegato 4. Gli enti coinvolti svolgono, ciascuno per quanto di competenza, le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all’insetto vettore.
Sono a carico dei Comuni le operazioni di smaltimento, secondo le norme vigenti, delle carcasse degli animali morti e/o abbattuti per la malattia. Le spese sostenute, qualora dichiarate ammissibili dalle competenti Autorità sanitarie, possono essere rimborsate previo inoltro della documentazione prevista.

Flusso Dati – Il sospetto e la conferma dei focolai nonché l’aggiornamento circa le situazioni dei singoli focolai devono essere opportunamente registrati sul SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale).

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Decreto n. 14 del 25/02/2016
Piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2016.

pdfIL_PROVVEDIMENTO_SUL_BOLLETTINO_UFFICIALE_DELLA_SARDEGNA.pdf1.16 MB

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